UGL, si convertanto contratti presidi incaricati da tempo determinato a indeterminato

Di Lalla
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(dall’Agenzia ANSA) – L’Ugl Scuola ha inviato una lettera al ministero dell’Istruzione, alle Commissioni competenti e ai coordinatori dei gruppi parlamentari di Camera e Senato, per chiedere la conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato per i presidi incaricati "come previsto dalla legge". Lo rende noto il segretario dell’Ugl Scuola, Giuseppe Mascolo.

(dall’Agenzia ANSA) – L’Ugl Scuola ha inviato una lettera al ministero dell’Istruzione, alle Commissioni competenti e ai coordinatori dei gruppi parlamentari di Camera e Senato, per chiedere la conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato per i presidi incaricati "come previsto dalla legge". Lo rende noto il segretario dell’Ugl Scuola, Giuseppe Mascolo.

"Le motivazioni alla base delle assunzioni a tempo determinato non sono di natura straordinaria, e inoltre – spiega – non sono state esplicitate le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive che giustificherebbero un rapporto di lavoro a termine; per questo, sulla base della normativa vigente in materia, il contratto è da ritenersi fin dall’origine concluso a tempo indeterminato.

Da tempo oramai – conclude – i presidi incaricati stanno vivendo una situazione difficile senza certezze per il proprio futuro, ed è necessario che si arrivi il più presto possibile a un loro definitivo inquadramento nel profilo dei dirigenti scolastici".

La lettera

Continuano a pervenire alla scrivente segreteria nazionale, numerose richieste di intervento in merito alla situazione dei presidi incaricati che, oramai, da numerosi anni svolgono tale incarico e, di conseguenza, potrebbero essere definiti “i precari della dirigenza”.

A monte di questa annosa vicenda, ci sono delle situazioni che ad avviso dello scrivente mettono la pubblica amministrazione ed in particolar modo il comparto scuola, non solo in imbarazzo, ma evidenziano una posizione di immobilismo da parte del dicastero di viale Trastevere e di chi, oltre a riformare la scuola italiana, ha anche l’obbligo di fare in modo che la stessa fornisca ad alunni e famiglie un servizio di qualità.

E’ evidente che dal perdurare di detta situazione “di stallo”, traspare inequivocabilmente la volontà e non solo da parte dell’amministrazione, di continuare a far si che i presidi inaricati, esercitino tale mansione anche senza avere alcuna certezza in merito alla propria carriera e, di conseguenza, di un eventuale definitivo inquadramento nel profilo dei dirigenti scolastici.

Occorre sottolinerare, prima di procedere all’indizione di nuove procedure di reclutamento, la necessità di un testo normativo, anche come autotutela della P.A., che faccia riferimento al DDG 17 dicembre 2002, al DDG 22 novembre 2004, al DM 3 ottobre 2006 e al DGP 16 ottobre 2009 n. 2454 della provincia autonoma di Trento, proprio al fine di individuare e porre rimedio alle tante situazioni pregresse che oramai necessitano di soluzioni urgenti e non più differibili.

Si ritiene, tra l’altro, che detti presidi incaricati abbiano diritto alla conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per i sottoelencati motivi:

– le esigenze per cui i presidi incaricati sono stati impiegati dal Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca presso gli istituti scolastici con contratti a tempo determinato non erano eccezionali, straordinarie e contingenti, ma permanenti e durature;

– nei contratti di lavoro a tempo determinato non sono state esplicitate le puntuali ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive che hanno giustificato l’apposizione del termine;

– i contratti a tempo determinato sono stati posti in essere in violazione della normativa che regola la materia e, in particolare, del Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368 con il quale l’ordinamento italiano ha inteso dare attuazione alla direttiva 1999/70/Ce relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES (che si applica alla P.A. in forza della clausola 2 del medesimo accordo quadro);

– i contratti a termine devono quindi ritenersi posti in violazione dell’art.1 del D. Lgs. 368/01, che prevede l’inefficacia del termine anche ai sensi dell’art 1419 comma 2 c.c., quando la ragione giustificatrice non emerga da atto scritto, con la conseguenza che l’illegittima apposizione del termine travolge l’intero contratto che è da ritenersi sin dall’origine concluso a tempo indeterminato.

Auspico che la presente possa ulteriormente sensibilizzare i destinatari della stessa, manifestando (come già comunicato in passato), la disponibilità dell’Ugl Scuola a fornire il proprio contributo al fine di trovare una soluzione alla summenzionata problematica dei presidi incaricati.

Nell’attesa di un riscontro alla presente è gradita l’occasione per inviare distinti saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Giuseppe Mascolo)

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