UE. La Commissione sollecita l’Italia ad eliminare le discriminazioni nell’età pensionistica tra lavoratori e lavoratrici

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ec.europa.eu – La Commissione europea ha inviato oggi all’Italia un nuovo sollecito affinché essa ottemperi alla pronunzia formulata nel 2008 dalla Corte di giustizia europea in base alla quale l’esistenza di età pensionabili diverse per funzionari pubblici uomini e donne viola il principio della parità di retribuzione. L’Italia ha introdotto nuove disposizioni per adeguarsi alla sentenza della Corte a seguito di una procedura d’infrazione avviata dalla Commissione. Nella lettera complementare di costituzione in mora adottata oggi, la Commissione sostiene però che le disposizioni varate dall’Italia – che porterebbero gradualmente nell’arco di otto anni a una equiparazione dell’età pensionistica – fa persistere il trattamento discriminatorio.

ec.europa.eu – La Commissione europea ha inviato oggi all’Italia un nuovo sollecito affinché essa ottemperi alla pronunzia formulata nel 2008 dalla Corte di giustizia europea in base alla quale l’esistenza di età pensionabili diverse per funzionari pubblici uomini e donne viola il principio della parità di retribuzione. L’Italia ha introdotto nuove disposizioni per adeguarsi alla sentenza della Corte a seguito di una procedura d’infrazione avviata dalla Commissione. Nella lettera complementare di costituzione in mora adottata oggi, la Commissione sostiene però che le disposizioni varate dall’Italia – che porterebbero gradualmente nell’arco di otto anni a una equiparazione dell’età pensionistica – fa persistere il trattamento discriminatorio.

La parità retributiva tra le donne e gli uomini è consacrata all’articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Nel contesto delle pensioni da lavoro ciò implica che l’età pensionabile deve essere la stessa per le donne e gli uomini. La Corte di giustizia europea ha confermato a più riprese che le pensioni dei funzionari pubblici vanno considerate alla stregua di retribuzioni e di regimi professionali.

Il 13 novembre 2008 la Corte ha statuito che il regime applicabile ai funzionari pubblici italiani gestito dall’INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica) è discriminatorio poiché applica alle donne e agli uomini età pensionabili diverse. Questo era anche il punto di vista della Commissione allorché ha aperto nel 2005 la procedura d’infrazione contro l’Italia.

Nel giugno 2009 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora perché l’Italia non aveva adottato disposizioni giuridiche nuove che fossero in linea con la sentenza. Nella sua risposta alla Commissione l’Italia ha notificato il varo di nuove disposizioni che introducono gradualmente, fino al 2018, un’età pensionabile identica per tutti i dipendenti pubblici. In forza delle disposizioni del decreto l’età pensionabile per le funzionarie pubbliche aumenterebbe gradualmente e arriverebbe allo stesso livello di quella degli uomini – la cui età pensionabile legale è fissata a  65 anni – soltanto nel 2018.

La Commissione ritiene, anche in conformità della giurisprudenza dell’UE, che tale misura transitoria continui ad applicare un trattamento discriminatorio e sia quindi inadeguata. La Commissione ha pertanto deciso di emanare un’ulteriore lettera di costituzione in mora all’indirizzo dell’Italia in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, sollecitando le autorità italiane a ottemperare alla sentenza.

Iter procedurale

L’articolo 258 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non adempie ai propri obblighi.

Se constata che la disciplina comunitaria è stata violata e che sussistono i presupposti per avviare un procedimento di infrazione, la Commissione trasmette allo Stato membro in questione una diffida o lettera di “costituzione in mora” (primo avvertimento scritto), in cui intima alle autorità del paese interessato di presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito, solitamente fissato a due mesi.

Alla luce della risposta dello Stato membro, o in assenza di risposta, la Commissione può decidere di formulare un “parere motivato” (secondo e ultimo avvertimento scritto), nel quale espone chiaramente e in via definitiva i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario e invita lo Stato membro a conformarsi entro un termine ben preciso, in genere di due mesi.

Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato violato, lo Stato membro inadempiente è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al diritto comunitario.

Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire nuovamente la Corte, in applicazione dell’articolo 260 del trattato, chiedendo alla Corte di infliggere una sanzione pecuniaria allo Stato membro interessato.

Se la Corte constata l’inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell’importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.

Sintesi della causa C-46/07 contro l’Italia per violazione al principio della parità tra uomini e donne

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Sintesi della legislazione sulla parità tra uomini e donne

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