Udir: proroga al 31 dicembre 2019 per verifica vulnerabilità sismica e adeguamento norme antincendio

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Comunicato UDIR – In merito alla sicurezza antincendio delle scuole, il sindacato UDIR si è sempre battuto per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché per la salvaguardia delle responsabilità civili e penali dei dirigenti scolastici in Italia.

Sono già disponibili i dati dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica, per singolo istituto scolastico, attraverso il portale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, nella sezione dedicata ai dati e open data, che consentono a tutti i cittadini di conoscere lo stato di salute degli edifici scolastici presenti sul territorio nazionale; tali dati risultano utili per individuare le priorità d’intervento. Il giovane sindacato ha chiesto all’ingegnere Natale Saccone di approfondire la questione.

Il Ministero, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ha anche avviato una mappatura satellitare delle scuole per poter verificare eventuali spostamenti, anche millimetrici, degli stessi negli ultimi 8 anni e far partire i necessari controlli. Dall’ultimo aggiornamento dell’Anagrafe emerge che in Italia c’è un patrimonio edilizio scolastico composto da 40.151 edifici attivi che fanno capo agli enti locali; 22 mila di questi edifici sono stati costruiti prima del 1970. L’aggiornamento dell’anagrafe ha consentito un censimento più completo del precedente con un +17,8% di edifici intercettati, che nella precedente rilevazione risultavano inattivi.

Ad oggi:

  • il 46,8% degli edifici non possiede il certificato di collaudo statico (la prima norma che introduce in Italia l’obbligo del certificato di collaudo statico è la legge 5 novembre 1971, n. 1086, il 22,3% degli edifici senza questo certificato è costruito prima del 1970);
  • il 59,5% non ha quello di prevenzione incendi (oggi SCIA). Il 53,8% non ha quello di agibilità/abitabilità (oggi SCA);
  • il 21,4% delle scuole non ha il piano di emergenza, ma con il decreto che andrà a sostituire il DM 10/03/98 ci saranno ulteriori novità;
  • il 42,5% degli edifici non è dotato di accorgimenti per ridurre i consumi energetici;
  • il 25,5% degli edifici non ha abbattute le barriere architettoniche per i diversamente abili.

Infatti, entrando nel merito, col decreto-legge 135/2018, A.S. 989, detto DL 989 semplificazioni, attinente alla conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, sono state tra l’altro introdotte due proposte emendative in senato attinenti:

  1. Al punto 10.21 a cura dei Senatori Collina, Malpezzi, Parrini, Comincini:

Ove il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, dei locali adibiti a scuola e dei locali adibiti ad asilo nido di cui all’articolo 4, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e il termine per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di cui all’articolo 6, comma 3-quinquies, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, e all’articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati al 31 dicembre 2019 esclusivamente per gli enti locali, beneficiari dei finanziamenti relativi ai suddetti interventi, già in fase di aggiudicazione dei lavori, ai sensi del decreto ministeriale 3 gennaio 2018, sulla programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020. Pertanto trattasi non di una mera sanatoria ma un’opportunità per tutti gli EE.LL. che ancora non hanno concluso le relative procedure di messa in sicurezza dei propri immobili scolastici.

  1. Al punto 10.22 a cura dei Senatori De Petris, Errani, Grasso, Laforgia:

dove viene aggiunto in calce al testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il Titolo XIII bis (Disposizioni in materia di Istituzioni scolastiche ed educative) con la presentazione dell’art. 303:

  1. bis (Individuazione del datore di lavoro);
  2. (Potere inibitorio e d’interdizione);
  3. quater (Obblighi del proprietario dell’immobile);
  4. quinquies (Obblighi del dirigente scolastico);
  5. sexies (Impegni economici);
  6. septies (Lavori in appalto);
  7. octies (Sanzioni per il proprietario dell’immobile scolastico);
  8. novies (Sanzioni per il dirigente scolastico).

In tali proposte i senatori, lodevolmente e con perizia, hanno riportato integralmente la nostra proposta normativa che ha l’ambizione di regolamentare e rimpinguare una vacatio legislativa che mai nessuno si era occupato di sanare.

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/ListEmendc/0/51070/index.html

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Emendc/1095835/1094626/index.html

Ad oggi, intorno alla figura del dirigente scolastico, persistono gravi incongruenze normative; infatti, se da un lato viene attribuita ai dirigenti scolastici la responsabilità della sicurezza in quanto datori di lavoro, dall’altra viene ignorato il fatto che gli edifici scolastici sono di proprietà degli enti locali (comuni, provincie ed aree metropolitane) e soltanto a loro la normativa vigente impone gli obblighi relativi agli interventi strutturali, al fine di mettere in sicurezza gli edifici e quindi di conseguenza gli studenti e tutti gli operatori scolastici.

Ai dirigenti scolastici, inoltre, non è attribuita direttamente alcuna risorsa economica per esercitare eventualmente tale responsabilità o intervenire autonomamente in via ordinaria o straordinaria sui rischi delle strutture scolastiche inadeguate o inefficienti, neanche con l’introduzione del recente art. 39 in seno al regolamento di contabilità, che non può essere evocato “tout court” senza preventiva autorizzazione dell’ente locale di riferimento.

Pertanto, UDIR è il primo sindacato dei dirigenti scolastici nella storia che sta portando avanti una battaglia a tutto campo, prima con l’audizione alla Camera in commissioni riunite nel settembre del 2017 e adesso nel dicembre 2018 in Senato, per far fronte una volta per tutte a questa annosa vicenda.

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,

recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (989)

EMENDAMENTI

 Proposta di modifica n. 10.21 al DDL n. 989

10.21

COLLINA, MALPEZZI, PARRINI, COMINCINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, dei locali adibiti a scuola e dei locali adibiti ad asilo nido di cui all’articolo 4, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e il termine per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di cui all’articolo 6, comma 3quinquies, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, e all’articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati al 31 dicembre 2019 esclusivamente per gli enti locali, beneficiari dei finanziamenti relativi ai suddetti interventi, già in fase di aggiudicazione dei lavori, ai sensi del decreto ministeriale 3 gennaio 2018, sulla programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020».

 Proposta di modifica n. 10.22 al DDL n. 989 10.22

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis.

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto il seguente Titolo: TITOLO XIII-bis. (Disposizioni in materia di Istituzioni scolastiche ed educative) Art. 303-bis. (Individuazione del datore di lavoro) Limitatamente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici nelle Istituzioni scolastiche ed educative è individuato quale datore di lavoro il proprietario dell’immobile, in quanto unico responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’istituzione scolastica, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del presente decreto nonché dell’articolo 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142. Art. 303-ter. (Potere inibitorio e d’interdizione) 1. Nell’ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il dirigente scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l’intera Istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d’interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al proprietario dell’immobile nonché al Prefetto. 2. Il proprietario dell’immobile, ricevuta la notifica dell’inibizione parziale o dell’interdizione dell’intera istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche. Art. 303-quater. (Obblighi del proprietario dell’immobile) 1. Prima dell’inizio delle attività didattiche di ogni anno scolastico, il proprietario dell’immobile mediante l’ufficio tecnico preposto è obbligato ad eseguire sopralluoghi all’interno ed all’esterno di ogni plesso scolastico per verificare le condizioni di fruibilità ed agibilità dei locali ad uso scolastico, certificando il regolare avvio delle attività didattiche nel rispetto delle norme di cui al presente decreto. 2. Nell’ipotesi di riscontro di criticità sulla sicurezza della struttura scolastica tali da non consentire un regolare avvio delle attività didattiche, è costituita dal Prefetto una Commissione provinciale composta da un funzionario dell’Ufficio tecnico, del Genio civile provinciale, dei Vigili del fuoco, dell’ASP – sezione sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato provinciale del lavoro, dell’ufficio ispettivo tecnico dell’ambito territoriale. 3. Il proprietario dell’immobile è obbligato alla redazione e all’aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 per tutti i plessi di pertinenza. 4. Il proprietario dell’immobile è obbligato alla redazione e all’aggiornamento periodico del piano di evacuazione di ogni singolo plesso scolastico. 5. I predetti adempimenti devono essere trasmessi al dirigente scolastico. Art. 303-quinquies. (Obblighi del dirigente scolastico) 1. Il dirigente scolastico ha l’obbligo di comunicare i provvedimenti inibitori e interdettivi, di propria competenza, al proprietario dell’immobile e al Prefetto. 2. Il dirigente scolastico ha altresì l’obbligo di individuare un servizio di prevenzione e protezione idoneo per ogni istituzione rappresentata, nominando tra il proprio personale un numero di addetti e preposti tali da esser sempre presenti in ogni momento di attività didattica lavorativa, quali: un R.S.P.P. in possesso dei titoli formativi; un A.S.P.P. interno per ogni plesso; una squadra di addetti antincendio ed una di addetti al primo soccorso entrambe non inferiori a tre per plesso. Se tra il personale interno non si rinviene la professionalità del R.S.P.P., lo stesso può essere designato all’esterno in via preliminare attraverso reti di scopo come previsto dall’articolo 7 del decreto del 27/1/2019 Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, e come riportato all’articolo 1, commi 70-72 e 74 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Lo stesso consulente esterno può svolgere attività formative obbligatorie per le istituzioni scolastiche ed educative costituenti la rete di scopo ai sensi dell’articolo 37 del presente decreto. 3. Il dirigente scolastico è esonerato dalla valutazione dei rischi di natura strutturale ed impiantistica, fermo re-stando gli obblighi di cui all’articolo 18, comma 3-ter del presente decreto, relativamente alle comunicazioni per la vigilanza e sorveglianza durante le attività didattiche. Art. 303-sexies. (Impegni economici) 1. Ogni dirigente scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d’istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P 2. Il dirigente scolastico è autorizzato ad attingere da qualunque tipologia di trasferimenti economici nonché dalle risorse assegnate annualmente alle istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’istruzione e della ricerca e del Ministero dell’economia e finanza mediante specifico capitolo di spesa. 3. Ai lavoratori individuati a far parte del S.P.P. d’istituto è garantito un emolumento accessorio da definire nella specifica contrattazione d’istituto e può essere corrisposto il bonus di premialità di cui alla legge n. 107 del 2015. 4. All’RSPP deve essere corrisposta un’indennità congrua al profilo professionale ed alle mansioni svolte, tenendo conto della fascia d’istituto e del numero di plessi. Art. 303-septies. (Lavori in appalto) 1. Per i lavori assegnati in appalto dal proprietario dell’immobile è richiesta la nomina di un C.S.E. (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione). 2. Il professionista individuato ha l’obbligo di non far eseguire nessuna lavorazione se non preventivamente redatti e sottoscritti i relativi piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione o documenti di valutazione dei rischi interferenziali. Art. 303-octies. (Sanzioni per il proprietario dell’immobile scolastico) 1. Il proprietario dell’immobile è sanzionato con l’ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro per non aver adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 303-quater del presente decreto. 2. Il proprietario dell’immobile è sanzionato con l’arresto da due a sei mesi di reclusione o ammenda da 7.500 euro a 15.000 per non avere adempiuto agli obblighi di cui al comma 3 dell’articolo 303-ter del presente decreto. 3. Il proprietario dell’immobile è sanzionato con l’ammenda da 2.500 euro a 5.000 euro per il mancato disposto di cui all’articolo 303-septies del presente decreto. 4. Il proprietario dell’immobile è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi di reclusione o con rammenda da 2.500 euro a 7.500 euro per il mancato disposto di cui all’articolo 303-septies del presente decreto. Art. 303-novies. (Sanzioni per il dirigente scolastico) 1. Il dirigente scolastico è sanzionato con una multa esclusivamente di natura amministrativa pari ad euro 5.000 per la violazione dei commi 1 e 3 dell’articolo 303-quinquies del presente decreto. 2. Il dirigente scolastico è altresì sanzionato amministrativamente con la somma di euro 2.500 per la violazione di quanto sancito ai commi 3 e 4 dall’articolo 303-sexies del presente decreto.

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