Tribunale di Taranto, in assenza di precedenze bisogna attenersi al punteggio nello scorrimento delle graduatorie

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Una docente ha vinto il ricorso avviato al tribuna di Taranto per essersi vista scavalcare nella mobilità da una sua collega con un punteggio inferiore. Il Giudice del Lavoro le ha dato ragione con la sentenza n.2147 del 29 maggio scorso. 

L’insegnante ricorrente aveva partecipato alla fase C della mobilità e aveva messo come preferenza l’ambito Puglia 0017.

In assenza di precedenze, secondo il Tribunale di Taranto che si è allineato con le sentenze emesse per casi simili, va rispettato il principio della meritocrazia. Non è quindi possibile avere deroghe sullo scorrimento delle graduatorie.

Con la sentenza infatti il Tribunale di Taranto ha espressamente statuito che “E’ pertanto evidente – sulla base della documentazione prodotta dall’istante – la illegittimità dell’operato dell’amministrazione scolastica, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell’ambito territoriale Puglia 0017, indicata dall’istante quale prima preferenza, a docente con punteggio inferiore, e tanto in violazione della generale regola c.d. meritocratica che governa la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio, sancito dall’art. 97Cost., di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione”.

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