Tre anni di servizio equivalgono all’abilitazione, vediamo quando. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato

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La VI Sezione del Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 4167 del 30 giugno 2020, in riferimento ai concorsi ex c. 110 dell’art. 1 della legge cd. sulla buona scuola, ha chiarito che l’effetto prodotto dall’art. 4, c. 2 bis, del d.l. n. 115/2005, cioè conseguono l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, discende dal conseguimento del titolo in quanto tale, a prescindere dal fatto che l’amministrazione lo abbia o no rilasciato con riserva dell’esito del processo nel merito.

La vicenda

Alcuni aspiranti intendevano partecipare ai concorsi per titoli ed esami ex art. 1, c. 110, L. n. 107/2015 (c.d. buona scuola) per la copertura di 16.147 posti comuni di insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e di 17.232 posti comuni di insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, quindi avevano impugnato al TAR, tramite ricorso collettivo, gli atti ministeriali relativi al reclutamento del personale docente e di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria, nella parte in cui (art. 3) ammettevano alla procedura concorsuale “esclusivamente” i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, estromettendo i candidati privi di abilitazione a quella data.

L’ammissione con riserva

Il TAR del Lazio nel 2016 respingeva la domanda cautelare ma in seguito, in occasione delle prove suppletive, accoglieva una nuova istanza, disponendo l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove concorsuali. A seguito dell’ammissione alle prove suppletive, superate con esito positivo (sia scritte che orali), gli appellanti erano inseriti con riserva nelle graduatorie definitive. Il TAR Lazio tuttavia, con la sentenza appellata, accoglieva il ricorso “limitatamente agli insegnanti tecnico pratici e agli insegnanti di strumento musicale”, così escludendo i ricorrenti che, pur vincitori di concorso, non rientravano tra dette categorie di docenti.

L’appello al Consiglio di Stato

. Gli appellanti invocano l’applicazione dell’art. 4, c. 2 bis, del d.l. n. 115/2005, convertito con l. n. 168/2005, in relazione all’intervenuto superamento delle prove ed al loro inserimento nelle graduatorie, sulla base di un precedente (Consiglio di Stato n. 8601/2019). Detta norma dispone che: “Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”. L’effetto prodotto dalla norma discende dal conseguimento del titolo in quanto tale, a prescindere dal fatto che l’amministrazione lo abbia o no rilasciato con riserva dell’esito del processo nel merito.

I precedenti

La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che la norma è espressione di un principio generale valido per i corsi di studio ampiamente intesi, ritenendola applicabile anche a chi abbia iniziato e proseguito con profitto un corso universitario superando parte degli esami previsti nonché al caso, analogo al presente, di ammissione con riserva di un insegnante ad un percorso abilitante speciale – PAS.

L’accoglimento dell’appello

. La norma, secondo il Consiglio di stato, va quindi applicata alla fattispecie, e produce il consolidamento degli effetti prodottisi con l’ammissione con riserva, con la conseguenza processuale dell’improcedibilità dei ricorsi originari. Si è inoltre rilevato che gli appellanti, oltre a possedere il titolo di studio idoneo (laurea), hanno anche svolto un periodo di servizio presso le scuole statali pari ad oltre 36 mesi. In definitiva, tutti i ricorrenti hanno superato il concorso con conseguente inserimento nelle graduatorie definitive in base alle quali possono conferirsi loro incarichi a tempo indeterminato. In accoglimento dell’appello è stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso di primo grado, essendosi realizzata la piena soddisfazione della pretesa sostanziale invocata dai ricorrenti, con conferma, per i medesimi, dell’esito di tali concorsi e dei provvedimenti conseguenti.

Il titolo equipollente all’abilitazione

La sentenza appellata aveva richiamato la sentenza Consiglio di Stato n. 7789/2019 che, nel ribadire l’efficacia soltanto inter partes dell’annullamento del requisito dell’abilitazione all’insegnamento per partecipare al concorso in questione, aveva ritenuto che tale annullamento dovesse riferirsi solo ai docenti ITP e agli insegnanti di strumento musicale, per i quali non erano stati attivati i corsi abilitanti, con conseguente impossibilità di conseguire l’abilitazione. Senonché, nella stessa decisione n. 7789/19, al punto 5, si riconosce che la ratio del requisito richiesto per partecipare al concorso (l’abilitazione oltre la laurea) “è l’avere svolto un’attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti”. L’avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea (26 novembre 2014). Inoltre, l’equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, c. 5, lett. a) del d.l. n. 126/2019, convertito con l. n. 159/ 2019, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di 24.000 docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali.

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