Trattamento economico, il MEF predispone come operare

Di Lalla
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red – Numerose ed articolate misure sono state adottate con l’obiettivo di contenere la spesa per il personale nel pubblico impiego, prevedendo, in particolare, il blocco dei trattamenti economici individuali nel quadriennio 2011-2014 e della contrattazione nel triennio 2010-2012. Messaggio del MEF su rideterminazione del calcolo art.9 comma 2 D.L. 78/2010.

red – Numerose ed articolate misure sono state adottate con l’obiettivo di contenere la spesa per il personale nel pubblico impiego, prevedendo, in particolare, il blocco dei trattamenti economici individuali nel quadriennio 2011-2014 e della contrattazione nel triennio 2010-2012. Messaggio del MEF su rideterminazione del calcolo art.9 comma 2 D.L. 78/2010.

Nuovi criteri di assegnazione

Con l’articolo 2, comma 32, della legge 203/2008 (legge finanziaria per il 2009) è stato introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 2009, di corrispondere il trattamento economico accessorio dei dipendenti in base ai specifici criteri di priorità, che tengano conto della qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.

A tal fine, si prevede che si possano utilizzare anche le risorse finanziarie predisposte dall’articolo 61 del decreto-legge 112/2008.

In particolare, il comma 17 dell’articolo 61 del decreto-legge 112/2008 ha previsto che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dello stesso articolo 61 siano versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria annualmente ad un apposito capitolo dell’entrata di bilancio dello Stato e riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente (con una dotazione pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, oltre alle quote rassegnate in base alle riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate).

La disposizione richiamata non si applica agli enti territoriali ed agli enti del S.S.N. di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Trattamento economico individuale

I commi 1-4 dell’articolo 9 del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 e, successivamente, l’articolo 16 del decreto legge n.98 del 2011, hanno introdotto disposizioni per il contenimento delle spese di parte corrente relative ai redditi di lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni.

In particolare:

si è bloccato, per il periodo 2011-2014, il trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, prevedendo che non possa in ogni caso superare il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010;
si sono ridotti, per il triennio 2011-2013, rispettivamente del 5 e del 10 per cento, i trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro e a 150.000 euro annui;
si è disposto, per il triennio 2011-2013, che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico non possa superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e che esso venga automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Trattamento economico accessorio

Il trattamento economico accessorio nel pubblico impiego è formato da una serie di voci legate sia al comparto, sia alla singola amministrazione di appartenenza. Si tratta di somme riconosciute sulla base di parametri differenti, quali l’anzianità, specifiche mansioni o tipologie lavorative.

Per quanto concerne i criteri di assegnazione, l’articolo 2, comma 32, della legge 203/2008 (legge finanziaria per il 2009) ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 2009, di corrispondere il trattamento economico accessorio dei dipendenti in base a specifici criteri di priorità, che tengano conto della qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.

Da ultimo, l’articolo 9 del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, ha previsto, per il triennio 2011-2013, nell’ambito delle misure volte al blocco del trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non possa superare il corrispondente importo dell’anno 2010, e che debba essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Riduzione del carico fiscale

Con il decreto-legge 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, è stato riconosciuto al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, titolare di un reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, a 35.000 euro, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e dell’impiego, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio.
Blocco della contrattazione

I commi da 17 a 20 dell’articolo 9 del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, hanno disposto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012 nei seguenti termini:

sospensione – senza possibilità di recupero – delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale;
rideterminazione delle risorse previste per i rinnovi contrattuali per il personale statale, le quali comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni;
previsione della rideterminazione delle risorse anche da parte delle amministrazioni non statali per il rinnovo contrattuale per l’anno 2011 e a partire dal successivo 2012. [Fonte Camera]

Il messaggio del MEF

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