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Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale trattamento di pensione

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Ecco come funziona la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione prevista dalla circolare 309/2018.

Buongiorno, sono una docente di scuola primaria con 41 anni , 8 mesi e 24 giorni di servizio il 31/08/2019 . In base al nuovo decreto “ quota 100 “dovrei poter accedere alla pensione anticipata già da quest’anno. Sarei interessata a trasformare il mio lavoro in part time andando comunque in pensione. Vorrei sapere per quanto tempo dovrò rimanere in servizio e se l’anno prossimo potrò recedere da questa opzione. Vi ringrazio anticipatamente.

La circolare 309 del novembre 2018 che reca le prime istruzioni operative in materia di cessazione dal servizio e accesso al trattamento con decorrenza 1/09/2019 prevede anche la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione.

Nella circolare si legge che “Destinatari sono i dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata a condizione che non compiano i 65 anni di età entro il 31/08/2019.” Sulla base di quanto stabilito dal DM 331/97,

Il DM in questione prevede per il personale delle pubbliche amministrazioni la possibilità, contestualmente all’accesso al trattamento di quiescenza, della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale a condizione che nella struttura di appartenenza non sussistano condizioni di esubero.

Nel DM viene chiarito anche che “La retribuzione è stabilita secondo i criteri previsti dalla disciplina generale del tempo parziale. Il cumulo tra pensione e retribuzione non può comunque oltrepassare l’ammontare della retribuzione spettante al dipendente che, a parità di condizioni, presta la sua opera a tempo pieno. A tale scopo l’amministrazione di appartenenza determina con il provvedimento di liquidazione del trattamento di pensione la percentuale di riduzione della stessa e procede annualmente a comunicare all’ente erogatore della pensione l’ammontare della retribuzione corrisposta ai fini dell’eventuale conguaglio. “.

In ogni caso restano ferme le disposizioni che regolano il pensionamento di vecchiaia.

In conclusione

Se non compirà i 65 anni entro il 31 agosto 2019, quindi, potrà chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro in part time contestualmente alla domanda di pensione. Fermo restando che al compimento dei 65 anni sarà collocata a riposo d’ufficio per sopraggiunti limiti di età, da quel che si evince dal decreto e dal DM 331/97 la domanda di trasformazione è valida di anno in anno per essere, poi, rinnovata alla scadenza di presentazione della domanda di cessazione dal servizio.

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