Trasferimento volontario e bonus 10 punti: si perde se si ottiene il movimento richiesto
In seguito a trasferimento volontario si perde il bonus di 10 punti. Il punteggio non si può più valutare per mobilità e graduatoria a decorrere dall’anno scolastico del trasferimento
Un lettore ci scrive:
“Dal 2000/01 all’anno scolastico 2007-2008 non ho presentato domanda di trasferimento. L’ho presentata volontaria anni dopo e l’ho ottenuto. Ho diritto ai 10 punti?”
Il docente che per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non ha presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’ha revocata nei termini previsti, ha diritto ad un punteggio aggiuntivo “una tantum” di 10 punti.
Bonus 10 punti: è previsto nel CCNI
Il bonus di 10 punti è previsto nella tabella di valutazione allegata al CCNI, sia per il trasferimento, Tabella A, sezione A1, lettera D), sia per la mobilità professionale, Tabella B, sezione B1, lettera D)
Si tratta di un punteggio che poteva essere maturato, quindi in uno specifico arco temporale, dall’a.s. 2000/01 all’a.s. 2007/08, nel quale si conclude il periodo utile per maturare il triennio e acquisire il punteggio aggiuntivo
Bonus 10 punti: quando si perde
Il punteggio aggiuntivo di 10 punti, una volta acquisito si perde solo se si ottiene, in seguito a domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.
Il docente individuato soprannumerario trasferito d’ufficio o a domanda condizionata non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo se ottiene, nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, o se viene trasferito con domanda condizionata in un’altra preferenza espressa nella domanda o se ottiene l’assegnazione provvisoria.
In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, senza essere doddisfatti nel movimento, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.
Conclusioni
Il nostro lettore, che ha maturato il triennio necessario per l’acquisizione del bonus di 10 punti, non potrà più valutarlo in quanto ha ottenuto il trasferimento volontario
Il movimento volontario, infatti, ha determinato la perdita di tale punteggio a decorrere dall’anno scolastico in cui è stato soddisfatto nella domanda di trasferimento
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