Assegnazione provvisoria temporanea a genitore con figlio minore di tre anni può essere negata solo in casi eccezionali e ben motivati

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Il Tar del Lazio ha approvato il ricorso di un finanziere, a cui era stato negato il trasferimento temporaneo presso altra sede per esigenze di territorialità sulla base di generiche ed evasive esigenze di servizio individuate nel “deficit di effettivi” (peraltro non tenendo neppure conto dell’ingresso di nuove unità di personale, avvenuto proprio nel corso del 2017).

Ne parla il quotidianodellapa.it

Il trasferimento temporaneo del genitore, per poter esercitare il proprio ruolo familiare, è previsto dall’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, norma che è stata profondamente modificata dalla novella di tre anni or sono (c.d. “Legge Madia”, n. 124 del 2015).

La norma prima della riforma prevedeva, infatti, che il dipendente pubblico genitore di un minore di tre anni potesse essere assegnato ad altra sede dell’Amministrazione nella cui Regione o Provincia l’altro genitore svolgesse la propria attività lavorativa, a condizione che sussistesse un posto vacante e previo assenso sia dell’Amministrazione di provenienza sia di quella di destinazione. Dal 2015 prevede che, sussistendo i predetti requisiti di legge, l’eventuale dissenso dell’Amministrazione deve essere motivato e limitato a casi od esigenze eccezionali.

Il TAR del Veneto ha giudicato che l’interesse legittimo del ricorrente poteva non essere soddisfatto solo di fronte a riconosciute, superiori esigenze organizzative dell’Amministrazione, ma tali esigenze devono essere congruamente e compiutamente motivate e, dopo l’aggiunta operata con la L. 124 del 2015, devono essere di natura eccezionale e non sono più quindi identificabili col mero disagio all’attività della Pubblica amministrazione, bensì con l’effettivo pregiudizio al buon andamento della stessa.

Pertanto si può affermare che il trasferimento temporaneo per le esigenze di genitorialità costituisce un vero e proprio diritto del lavoratore che può essere limitato esclusivamente in casi od esigenze eccezionali che l’Amministrazione dovrà adeguatamente rappresentare nel proprio diniego.

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