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Trasferimento su scuola con preferenza sintetica: quando scatta il vincolo triennale

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Il movimento volontario su scuola, richiesta con preferenza analitica, determina il vincolo triennale. Cosa succede con preferenza sintetica

Un lettore ci scrive:

Per il trasferimento interprovinciale vorrei sapere se il docente che esprime codice sintetico per un comune in cui è presente una sola scuola e viene soddisfatto è soggetto al vincolo triennale?

Il vincolo di permanenza triennale nella scuola di nuova titolarità decorre dall’anno scolastico 2019/20 per i docenti che otterranno il movimento volontario (trasferimento o passaggio)  in una  scuola richiesta con preferenza analitica, come indicato nell’art.2 comma 2 del CCNI:

“Ai sensi  art. 22, comma 4,  lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo [….]”

Vincolo triennale e preferenza sintetica: in quali casi?

Il vincolo triennale può coinvolgere anche i docenti che ottengono il movimento volontario mediante preferenza sintetica, in presenza di precise condizioni come indicate nel contratto

Se il movimento soddisfatto con preferenza analitica determina in ogni caso il vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta, la stessa cosa non si può dire nel caso di preferenza sintetica.

Ricordiamo che le preferenze sintetiche esprimibili nella domanda di trasferimento o passaggio per il prossimo anno scolastico 2019/20, sono su distretto, comune e provincia, come esplicitato nell’art.6 comma 1 del CCNI:

Ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province”

Se il movimento ottenuto è stato disposto grazie alla preferenza sintetica su provincia (si tratta, quindi, di mobilità interprovinciale) il docente non sarà interessato dal vincolo triennale

Se, invece il movimento ottenuto è stato disposto grazie alla preferenza sintetica sul comune o sul distretto, il docente sarà sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità, solo se il movimento  ha interessato il comune di titolarità del docente, alle condizioni previste nel succitato art.2 comma 2:

[….] Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”

Conclusioni

Nel caso presentato dal nostro lettore, il movimento interprovinciale ottenuto con preferenza sintetica su un comune, che non è quello di titolarità del docente, non determina alcun vincolo temporale di permanenza nella scuola di titolarità, anche se questa risulta l’unica scuola presente nel comune. Il docente, infatti, non ha chiesto la scuola con preferenza analitica, ma la sua assegnazione è stata disposta grazie alla preferenza sintetica, quindi niente vincolo triennale

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