Iscrizioni, trasferimento studenti in altra scuola: indispensabile il nulla osta rilasciato dalla scuola di iscrizione

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Iscrizioni degli studenti per il prossimo anno scolastico sono ormai vicine e sarà possibile farlo dal 16 gennaio al 6 febbraio.

Particolare tensione e ansia riguarda una parte di studenti che dovranno effettuare una scelta importante per il loro futuro scolastico, scelta non facile e non sempre fatta in modo consapevole. Si tratta degli studenti della classe terza della scuola secondaria di I grado che devono iscriversi alla scuola secondaria II grado. In questo periodo, per facilitarli nella scelta e decisione e per rendere tale scelta più consapevole, sono in corso in tutte scuole secondarie di I grado le attività di orientamento in uscita per conoscere l’offerta formativa dei diversi istituti secondari di II grado presenti nel territorio, e in tutte scuole secondarie di II grado le attività di orientamento in entrata con l’organizzazione degli Open Day con l’obiettivo di far conoscere la scuola agli studenti che vorrebbero iscriversi o comunque sarebbero interessati a farlo.

Quest’anno c’è stato un anticipo delle iscrizioni e questo non aiuta sicuramente gli studenti nella scelta. L’anno scorso le iscrizioni scadevano il 22 febbraio, mentre quest’anno devono essere effettuate entro il 6 febbraio. Questo potrebbe comportare una scelta e decisione frettolosa, non ben ponderata e conseguentemente potrebbe rivelarsi una scelta sbagliata.

Allo sbaglio fatto è, però, possibile rimediare poiché esiste la possibilità di trasferirsi in altra scuola dopo l’iscrizione. Per fare questo è indispensabile il nulla osta che deve essere rilasciato dal Dirigente scolastico della scuola di iscrizione per essere consegnato alla scuola di destinazione.

Discorso analogo deve essere fatto per tutti i casi di studenti già frequentanti la scuola secondaria II grado che desiderano trasferirsi in altra tipologia di istituto anche per classi successive alla classe prima. Anche in questi casi, infatti, è indispensabile il nulla osta sia nel caso di trasferimento ad anno scolastico non ancora iniziato, che ad anno scolastico iniziato.

Cos’è il nulla osta?

Il nulla osta è una dichiarazione rilasciata da un’autorità amministrativa che attesta l’inesistenza di impedimenti allo svolgimento di un’attività. Nel caso che ci riguarda è, quindi, una dichiarazione rilasciata dal dirigente scolastico della scuola in cui è iscritto lo studente che desidera trasferirsi, nella quale si attesta che non vi sono impedimenti per il trasferimento ad altra scuola.

Il nulla osta è un atto introdotto a livello normativo dall’art. 4 del R.D. 04 maggio 1925, n. 653, non abrogato e, quindi, norma tuttora in vigore:

L’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell’istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta. Il preside predetto convoca il Consiglio di classe, che, valuti i motivi della domanda con speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia, ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente, decide inappellabilmente sull’accoglimento della domanda stessa. I documenti scolastici dell’alunno inscritto in un istituto in seguito a trasferimento sono trasmessi d’ufficio dall’istituto di provenienza, secondo le norme del terzo e quarto comma dell’articolo precedente”

Quindi come stabilito dalla normativa citata, il dirigente della scuola di prima iscrizione deve inviare, ove ne sussistano i presupposti:

  • all’interessato e alla scuola di destinazione il nulla osta dal quale deve risultare che la posizione dell’alunno è regolare per quanto riguarda la disciplina (ivi compresa, oggi, la quantità di assenze registrata);
  • alla scuola di destinazione una dichiarazione relativa alla parte di programma già svolta e i documenti scolastici dell’alunno

Di nulla osta si parla in modo esplicito anche nella Circolare Ministeriale. Nel punto 8 della circolare citata, dove si prende in esame il “Trasferimento di iscrizione”, si stabilisce quanto segue:

Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.

Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.

Gli Uffici scolastici territoriali competenti supportano i genitori dei minori che effettuano il trasferimento di iscrizione, in particolare nella fase di individuazione della istituzione scolastica di destinazione (es. diniego di iscrizione da parte della scuola prescelta per incapienza delle relative classi).

Si segnala che taluni allievi, a esempio i figli di genitori che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, potranno richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.

Nel richiamare l’attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si rammenta che le conseguenti rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione.

Nella CM 10/2016, quindi, si possono evidenziare due punti importanti:

1- la richiesta di trasferimento in altra scuola e quindi del necessario nulla osta, deve essere motivata

2 – il dirigente scolastico della scuola di prima iscrizione è tenuto ad inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione

In relazione al punto 1, sono diverse le motivazioni che possono determinare la necessità di trasferimento di uno studente da una scuola ad un’altra:

  • cambio di residenza
  • mutati interessi dello studente in relazione alle materie e all’indirizzo di studi
  • scelta sbagliata in fase di iscrizione (soprattutto nel passaggio tra scuola Secondaria I grado a scuola Secondaria II grado)

La richiesta dell’indispensabile nulla osta per il trasferimento deve essere, quindi, motivata adeguatamente e, in questo modo, il nulla osta richiesto non può essere negato.

Modello richiesta nulla osta

Il nulla osta al trasferimento di un alunno da una scuola all’altra deve essere, quindi, rilasciato, anche se richiesto in corso d’anno scolastico. Non si tratta, infatti, di un provvedimento che il dirigente scolastico può rifiutare e non esiste un suo potere discrezionale nel decidere se rilasciarlo o meno nel momento in cui i genitori dello studente o chi esercita la patria potestà lo richiedono.

Il nulla osta è un atto dovuto e, a richiesta motivata, il trasferimento deve essere autorizzato con rilascio del nulla osta.

A sostegno di ciò vi sono diverse sentenze del TAR che confermano il diritto ad ottenere il nulla osta per i genitori che ne fanno regolare richiesta

TAR Umbria – Sentenza n. 344 del 06-07-2006:

Il nullaosta all’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto, durante l’anno scolastico o prima dell’inizio delle lezioni, non è caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, dovendosi unicamente accertare la regolarità della posizione dello studente; deve pertanto essere rilasciato, a meno che non sussistano delle circostanze oggettive che non consentano l’iscrizione dello studente presso il tipo di istituto scolastico prescelto.

TAR Sicilia;Catania –Sentenza n. 59 del 15-01-2009.

L’art. 4 del R.D. 653/1925 (norma che disciplina il trasferimento, a domanda, degli alunni ad altre scuole) non attribuisce alcuna discrezionalità al dirigente dell’Istituto di provenienza in ordine al rilascio del nulla osta al trasferimento di un alunno ad altro Istituto

Il dirigente scolastico della scuola di prima iscrizione, quindi, non può negare il rilascio del nulla osta considerando non valide le motivazioni della richiesta o giustificando il suo rifiuto affermando che il trasferimento dello studente, se autorizzato, determinerebbe la diminuzione di una classe.

Sarà il dirigente scolastico della nuova scuola che, invece, dovrà decidere se potrà accogliere l’iscrizione in relazione esclusivamente ai limiti legati alla capienza della scuola.

I genitori, che intendono trasferire il proprio figlio, devono, quindi, presentare la domanda alle due scuole, quella in cui è iscritto e quella dove vorrebbe iscriversi, verificando, chiaramente, che vi sia posto nella scuola dove desidera andare.

In presenza di disponibilità di posti, la scuola di partenza deve inviare sia ai genitori che alla scuola di destinazione il nulla osta e la documentazione riguardante lo studente.

La scuola di arrivo, ricevuti i documenti, formalizza l’iscrizione e diventa responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico dell’allievo.

Non è, quindi, responsabilità dei genitori l’eventuale mancanza del nulla osta, ma risulta un’inadempienza della scuola di partenza che non l’ha inviato e una mancanza del dirigente di destinazione che non l’ha acquisito, prima di iscrivere il nuovo studente.

Il trasferimento in un’altra scuola o in un diverso indirizzo della stessa scuola deve essere, quindi, sempre possibile in presenza di motivate esigenze dello studente e la scuola di prima iscrizione DEVE concedere il nulla osta in sintonia con quanto stabilisce la stessa Circolare ministeriale n.10/2016, cioè “rispettando così la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore”.

Nel rilascio del nulla osta il dirigente scolastico potrebbe creare qualche difficoltà nel caso di richiesta di trasferimento nel periodo iniziale dell’anno scolastico, in quanto la riduzione del numero di studenti iscritti potrebbe avere ripercussioni negative per la scuola, in relazione al numero di classi, con conseguente contrazione nell’organico del personale docente, riduzione del numero di cattedre ed esubero di docenti.

Decisamente minore la resistenza e le difficoltà che i genitori potrebbero incontrare, invece, nei casi di vero e proprio trasferimento in corso d’anno, per esempio a seguito di trasferimento della famiglia o di altre motivazioni documentate. In questi casi, infatti, non vi possono essere conseguenze nell’organico ormai definito e il rilascio del nulla osta viene disposto senza nessun problema da parte del dirigente scolastico.

Si ribadisce, in ogni caso, che il nulla osta, se la richiesta è debitamente motivata (e la motivazione non è sindacabile da parte del dirigente scolastico) è un atto dovuto e non può essere negato.

L’eventuale rifiuto del nulla-osta, che deve sempre essere scritto e motivato, può determinare un ricorso innanzi al T.A.R. che, come dimostrano le sentenze precedentemente citate, è tendenzialmente favorevole ad accogliere le esigenze dello studente

La circolare sulle iscrizioni

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Concorsi PNRR: Corso di preparazione alla prova orale di Eurosofia. iscrizioni ancora aperte. Oggi incontro in diretta per la secondaria