Trasferimento sostegno-posto comune stessa scuola: quali conseguenze?
È possibile chiedere trasferimento da sostegno a posto comune nella scuola di titolarità. Quali conseguenze per il docente che lo ottiene?
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente di sostegno della scuola dell’infanzia e quest’anno vorrei chiedere il passaggio sulla comune sempre nella stessa scuola (ho superato il quinquennio sul sostegno). Volevo sapere, eventualmente non dovessi ottenere il passaggio, rimango sul posto sostegno? E se dovessi ottenere il passaggio, perderei il punteggio di continuità nella scuola? Inoltre sarei l’ultima nella graduatoria interna d’istituto? E sempre se dovessi ottenere il passaggio, dovrò rifare l’anno di prova?”
Il docente che ha superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno può partecipare alla mobilità per posto comune, chiedendo sia trasferimento, che passaggio di cattedra o passaggio di ruolo se possiede i requisiti necessari
Quale tipologia di movimento?
Il movimento da sostegno a posto comune che riguarda la stessa scuola di titolarità è un trasferimento su diversa tipologia di posto, in quanto il sostegno non è una classe di concorso.
Il movimento che interessa la nostra lettrice, quindi, non rientra nella mobilità professionale, ma nella mobilità territoriale e fa parte della II fase dei movimenti anche se riguarda il comune di titolarità. Precisamente rientra nell’operazione individuata dalla lettera G) della sequenza operativa dei movimenti, indicata nell’allegato 1 del CCNI:
G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune
Se non si ottiene il trasferimento, nessuna conseguenza sulla titolarità
Se la nostra lettrice non sarà soddisfatta nella domanda di trasferimento rimarrà titolare sul sostegno nella stessa scuola senza alcuna conseguenza su titolarità e punteggio di continuità
Se si ottiene trasferimento cambia tipologia di posto di titolarità
Se la domanda di trasferimento sarà soddisfatta la nostra lettrice rimarrà titolare nella stessa scuola, modificando, però, la tipologia di posto poiché da docente titolare sul sostegno passerà a docente titolare su posto comune.
Il trasferimento ottenuto sarà causa di interruzione della continuità e determinerà la perdita di tutto il punteggio di continuità maturato nella scuola come docente titolare sul sostegno
Il trasferimento su diversa tipologia di posto non determinerà, comunque, lo svolgimento dell’anno di prova, che risulta obbligatorio, invece, per i neo-immessi in ruolo e per coloro che ottengono passaggio di ruolo
Quale posizione in graduatoria interna di istituto?
Il docente che ottiene trasferimento da sostegno a posto comune nella scuola di titolarità viene considerato come ultimo arrivato nella scuola e sarà collocato in coda nella graduatoria interna di istituto per l’anno scolastico di arrivo mediante trasferimento insieme agli altri docenti arrivati nel medesimo anno per mobilità o immissione in ruolo.
Saranno questi docenti a rischiare per primi di diventare perdenti posto in presenza di contrazione nell’organico della scuola
Come chiarisce il CCNI, infatti, in caso di contrazione nell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica, in presenza di esuberi, i docenti che saranno individuati per primi come soprannumerari sono coloro che risultano entrati a far parte dell’organico dell’autonomia dell’Istituto con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo
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