Trasferimento sostegno/posto comune: punteggio servizio e fase movimento
Il punteggio di servizio sul sostegno non si raddoppia per mobilità su posto comune. Con quale ordine si dispone il movimento
Una lettrice ci scrive:
“Sono docente di sostegno alla primaria e quest’anno è il quinto anno che sto sul sostegno vorrei provare a fare il passaggio alla comune nella mia scuola. È vero che il punteggio verrà dimezzato e qualora ci sia qualcuno che fa domanda di trasferimento nella mia scuola e ha più punti di me io non rientro e rimango sul sostegno? Se fosse cosi posso mettere solo due scuole senza rischiare di finire all’ambito territoriale?”
Il docente che ha superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno può partecipare alla mobilità per posto comune e se il movimento riguarda lo stesso ordine o grado di istruzione di titolarità, è un normale trasferimento.
Valutazione punteggio di servizio
Il punteggio di servizio per gli anni svolti sul sostegno, nella domanda di trasferimento su posto comune, viene valutato in base alla tabella di valutazione allegata al CCNI, senza raddoppiarlo.
Il doppio punteggio, sia per il servizio di ruolo che o per quello pre-ruolo svolto con il possesso del titolo di specializzazione, è previsto per i docenti, titolari sia sul sostegno che su posto comune, che chiedono di partecipare alla mobilità territoriale o professionale sul sostegno
Nessuna precedenza per scuola di titolarità
Il docente che chiede il trasferimento da sostegno a posto comune nella scuola di titolarità non ha diritto ad alcuna precedenza rispetto ai docenti che fanno la stessa richiesta, ma provengono da altra scuola della provincia. Il movimento sarà disposto in base al punteggio
Trasferimento sostegno/posto comune: in quale fase della mobilità?
Il trasferimento provinciale da sostegno a posto comune rientra nella II fase della mobilità anche se il movimento riguarda il comune di titolarità.
Questo movimento, inoltre, in base alla sequenza operativa inserita nell’allegato 1 del CCNI , sarà disposto dopo tutti i trasferimenti provinciali per la stessa classe di concorso o per la stessa tipologia di posto.
In ogni caso si tratta di un movimento volontario e, come tale, può essere disposto solo su una sede richiesta nella domanda e sicuramente non d’ufficio e ancora meno in un ambito territoriale che, nella prossima mobilità, non è più previsto neanche come tipologia di preferenza
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