Trasferimento da sostegno a posto comune: ci sarà il blocco triennale

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Un docente che presenta domanda di trasferimento da sostegno a posto comune e viceversa, nell’ambito del medesimo comune, anche tramite preferenza sintetica, è soggetto al vincolo triennale?

La risposta al quesito è sì, si è soggetti al vincolo triennale. Vediamo cosa prevede, nello specifico, il CCNI sulla mobilità 2019/22.

Mobilità 2019/20: blocco triennale

Il CCNI sulla mobilità 2019/22 ha previsto il blocco triennale per chi ottiene il trasferimento o il passaggio di ruolo/cattedra tramite una preferenza analitica (su scuola) e, in determinati casi, anche sintetica.

L’articolo 2, comma 2, del Contratto, così dispone:

Ai sensi art. 22, comma 4, lett. al) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente  che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Il blocco triennale, ossia l’impossibilità a presentare domanda nei tre anni successivi dopo il movimento ottenuto, riguarda:

  1. il docente che ottiene la titolarità su scuola con domanda volontaria e viene soddisfatto in una delle preferenze analitiche (scuola) espresse, sia che si tratti di trasferimento che di passaggio di ruolo/cattedra;
  2. il docente che ottiene la titolarità su scuola con domanda volontaria nel comune di titolarità, nell’ambito dei movimenti della I fase (comunale), attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale;
  3. il docente che ottiene la titolarità su scuola con domanda volontaria  nel comune di titolarità, nell’ambito della II fase (provinciale), attraverso l’espressione del codice comune.

Mobilità 2019/20: blocco triennale movimento posto comune-sostegno e viceversa

Ritornando al quesito di partenza, evidenziamo che il movimento da posto comune a sostegno (e viceversa) rientra nella prima fase in caso di città metropolitane (in cui abbiamo la suddivisione in distretti sub comunali), nella seconda fase in caso di città di non metropolitane.

Nel caso in cui il docente ottenga il movimento da posto comune a sostegno, anche con preferenza sintetica (comune o distretto sub comunale), nel comune di attualità titolarità, sarà soggetto al vincolo triennale.

Mobilità 2019/20, blocco triennale: conclusioni

In conclusione, il blocco triennale opera in tutti i casi in cui si viene soddisfatti nella domanda di mobilità in una delle preferenze su scuola espresse (movimento – trasferimento o passaggio – sia provinciale che interprovinciale).

Il blocco opera inoltre nel caso in cui si ottenga il movimento, come nel  nostro caso, da posto comune a sostegno o viceversa nel comune di titolarità anche con preferenza sintetica (codice comune o codice distretto sub comunale).

Per la mobilità interprovinciale valgono le regole previste dal CCNI  per la terza fase, ossia avranno il vincolo dei tre anni i  docenti che ottengono trasferimento interprovinciale in una delle scuole richieste con preferenza analitica, compresi i docenti che si trasferiscono da sostegno a posto comune e viceversa.

Mobilità su scuola e vincolo triennale: quali docenti coinvolti?

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