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Trasferimento provinciale sostegno-posto comune: docenti non hanno precedenza nella scuola di titolarità

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Il trasferimento da sostegno a posto comune è nella II fase della mobilità anche se riguarda il comune di titolarità. Nessuna precedenza per la scuola di titolarità

Una lettrice ci scrive:

“Sono un’insegnante di scuola primaria in ruolo da moltissimi anni su posto di sostegno. Vorrei passare sulla classe cioè fare trasferimento su posto comune, in quale fase di trasferimento rientro? Volendo rimanere nel mio istituto, ho diritto di precedenza all’interno del mio stesso istituto su insegnanti provenienti da altri istituti del comune?”

Il docente titolare sul sostegno, che ha superato il vincolo quinquennale di permanenza su questa tipologia di posto, può partecipare alla mobilità per posto comune/materia, chiedendo sia trasferimento che, se in possesso dei requisiti necessari, passaggio di cattedra o passaggio di ruolo

Quali preferenze

Il docente potrà esprimere nella domanda fino a 15 preferenze  tra scuole, comuni, distretti, province.

Il CCNI sulla mobilità ha fissato un tetto massimo di preferenze esprimibili, ma non è previsto un numero minimo che deve essere rispettato, per cui, il docente, come la nostra lettrice,  interessato a rimanere nella scuola di titolarità, potrà inserire nella domanda di trasferimento da sostegno a posto comune solo tale scuola, quindi solo una preferenza.

Se non sarà soddisfatto nella richiesta non otterrà il trasferimento e rimarrà con titolarità invariata

Nessuna precedenza per la scuola di titolarità

Il docente che chiede trasferimento da sostegno a posto comune nella scuola di titolarità non usufruisce di alcuna precedenza e parteciperà al movimento in base al punteggio insieme ai docenti che chiedono lo stesso movimento anche se proveniente da scuole e comuni diversi

Il movimento è nella II fase della mobilità

Il trasferimento da sostegno a posto comune rientra sempre nella II fase della mobilità anche se riguarda il comune di titolarità.
Questo movimento, quindi, è preceduto da quello che interessa i docenti che si muovono nella stessa tipologia di posto, il cui trasferimento è disposto in un’operazione precedente , come indicato nella sequenza operativa inserita nell’allegato 1 del CCNI e come chiarito nel nostro articolo

Si tratta dell’operazione F) per i trasferimenti nella stessa tipologia di posto e dell’operazione G) per i trasferimenti su tipologia di posto diversa:

F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia

G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune

Tutto sulla Mobilità 2019

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