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Trasferimento posto comune/posto comune e sostegno/posto comune: chi ha precedenza?

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Il trasferimento per stessa tipologia di posto precede quello per diversa tipologia di posto. I movimenti non rientrano nella stessa operazione della sequenza operativa

Una lettrice ci scrive:

“Vorrei avere un chiarimento sul trasferimento su un posto comune di scuola primaria: nel caso che a  chiedere il trasferimento su un posto siano un’insegnante di sostegno e una di classe comune, per determinare l’assegnazione della titolarità vale solo il punteggio? O l’insegnante che proviene dalla comune, pur avendo un punteggio molto più basso, ha la precedenza?”

Il trasferimento provinciale da sostegno a posto comune è un movimento che rientra nella II fase della mobilità, come indicato nella sequenza operativa inserita nell’allegato 1 del CCNI, anche se riguarda il comune di titolarità

Ordine dei movimenti nella sequenza operativa

Il trasferimento da sostegno a posto comune nella provincia di titolarità viene disposto successivamente rispetto al trasferimento per la stessa tipologia di posto

I due movimenti rientrano, infatti in due operazioni distinte, una successiva all’altra, che sono individuate dalle lettere F) e G):

F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia

G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune

Conclusioni

Il docente che chiede trasferimento da posto comune a posto comune, quindi, ha precedenza rispetto al docente che chiede lo stesso movimento, ma è titolare sul sostegno.

In questo caso non ha alcuna influenza il punteggio dei docenti, il cui movimento rientra in operazioni distinte, per le quali è necessario rispettare l’ordine stabilito nel CCNI

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