Trasferimento interprovinciale e passaggio di ruolo: nessuna incompatibilità tra le due domande
In presenza dei requisiti necessari si possono presentare contemporaneamente diverse domande di mobilità. Non esiste incompatibilità tra le diverse richieste
Una lettrice ci scrive:
“Sono un’insegnante di scuola primaria , vorrei fare il passaggio di ruolo per l’infanzia e chiedere il trasferimento dal Veneto alla Sicilia. Potrò farlo o ci sono problemi?”
Il docente interessato alla mobilità, sia per l’ordine o grado di istruzione di titolarità, che per altro ordine o grado, se possiede i requisiti necessari può chiedere contemporaneamente sia trasferimento che passaggio di ruolo
Moduli differenti per movimenti diversi
Le richieste di trasferimento e di passaggio di ruolo devono essere fatte utilizzando moduli distinti predisposti dal MIUR per i singoli movimenti
Per il trasferimento dovrà essere utilizzato il modulo predisposto per l’ordine o grado di istruzione di titolarità, dove sarà possibile inserire preferenze sia provinciali che interprovinciali fino a un numero complessivo di 15, tra scuole, distretti, comuni e province
Per il passaggio di ruolo dovrà essere utilizzato il modulo predisposto per l’ordine o grado di istruzione richiesto. Le preferenze esprimibili possono essere non più di 15, come per il trasferimento. La domanda di passaggio di ruolo può essere presentata per un solo ordine o grado di istruzione
Requisiti necessari per passaggio di ruolo
Per chiedere passaggio di ruolo il docente deve essere in possesso della specifica abilitazione per il movimento richiesto e deve aver superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza
Considerando il movimento che interessa la nostra lettrice, che desidera chiedere il passaggio di ruolo dalla scuola Primaria alla scuola dell’Infanzia, si ritiene utile ricordare, ai fini del titolo di abilitazione, quanto chiarito nella nota 1) dell’art.4 comma 1 del CCNI , dove si sottolinea quanto segue:
“Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997 e del DPR del 15 marzo 2014 [….]”
Trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale: movimenti nella III fase, ma con aliquote diverse
I due movimenti che interessano la nostra lettrice rientrano ambedue nella III fase della mobilità e ad essi è riservata una precisa aliquota come indica il CCNI sulla mobilità.
Ai trasferimenti interprovinciali è riservato il 40% dei posti residui rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali.
Alla mobilità professionale, quindi passaggi di cattedra e passaggi di ruolo, è riservato il 10% , calcolato sempre sui posti disponibili rimasti tali dopo i trasferimenti provinciali
Conclusioni
La nostra lettrice potrà, quindi, chiedere per il prossimo anno sia trasferimento interprovinciale che passaggio di ruolo, per il quale si considera il possesso dei requisiti indicati
Ricordiamo alla nostra lettrice che se otterrà il passaggio di ruolo, questo movimento avrà prevalenza e annullerà il trasferimento eventualmente già disposto
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