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Trasferimento insegnante di sostegno: può chiedere materia se ha superato il vincolo quinquennale

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Il docente titolare sul sostegno è tenuto a rispettare il quinquennio di permanenza su questa tipologia di posto prima di chiedere mobilità su materia. Superato il quinquennio può chiedere trasferimento anche o solo su materia

Un lettore ci scrive:

Sono un docente di ruolo su sostegno dal 2012, la mia materia è educazione musicale. Dovrò chiedere trasferimento interprovinciale e vorrei sapere se nel compilare la domanda, inserendo le 15 scuole, posso dare priorità alla mia materia, educazione musicale, rispetto al sostegno. Cioè potrei dare la mia disponibilità prima alla materia e successivamente al sostegno nella compilazione della domanda?

La mobilità per il docente titolare sul sostegno è condizionata dal vincolo quinquennale per quanto riguarda i movimenti e posti richiedibili

Vincolo quinquennale sul sostegno: riferimenti normativi

Il docente immesso in ruolo sul sostegno o trasferito da materia a sostegno è tenuto a rimanere su questa tipologia di posto per un quinquennio a decorrere dall’anno scolastico di immissione in ruolo o del trasferimento.

Il riferimento normativo è l’art.23 comma 7 del CCNI sulla mobilità

Mobilità per docenti nel vincolo quinquennale

L’insegnante titolare sul sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto.

È possibile chiedere, inoltre, anche passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.

Mobilità per docenti che hanno superato il vincolo quinquennale

L’insegnante titolare sul sostegno che ha terminato il quinquennio di permanenza può partecipare sia alla mobilità territoriale che professionale tanto per posti comuni quanto per posti di sostegno

Richiesta materia e sostegno: ordine valutazione domanda

Se il docente chiede ambedue le tipologie di posto potrà indicare l’ordine di priorità con il quale desidera venga valutata la sua richiesta. Potrà, quindi dare precedenza al movimento su materia oppure al movimento sul sostegno e con tale priorità saranno valutate le preferenze inserite nella domanda

La valutazione seguirà criteri diversi a seconda delle preferenze inserite nella domanda, come di seguito indicato.

In caso di preferenza analitica (singola scuola) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l’ordine espresso dal docente

In caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta prioritariamente dal docente, per tutte le scuole comprese nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, viene esaminata l’altra tipologia di posto indicata secondariamente dal docente

Conclusioni

Il nostro lettore, in ruolo sul sostegno dal 2012, ha superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno e potrà, quindi, chiedere trasferimento su materia.

Potrà scegliere di chiedere solo posto comune o anche sostegno, dando comunque precedenza alla materia se questo è il movimento che più desidera ottenere

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