Trasferimento e ricongiungimento ai genitori: ecco i casi in cui è possibile ottenere il punteggio
Nelle operazione di mobilità è possibile ottenere un punteggio aggiuntivo qualora il docente volesse ricongiungersi ai propri familiari. Vediamo i casi.
Silvia scrive
Vi sottopongo un quesito, se io risiedo con i miei genitori nel comune in cui sono docente titolare ma sono coniugata e mio marito risiede in un altro comune, nei trasferimenti mi spettano o meno i 6 punti di ricongiungimento ai genitori? grazie. saluti
Punteggio per il ricongiungimento
Nella domanda di trasferimento bisogna indicare la provincia e il comune in cui risiede il familiare a cui si chiede il ricongiungimento.
Nella casella “Comune” riportare la denominazione del comune di residenza del coniuge ovvero dei figli o dei genitori degli insegnanti senza coniuge o separati o giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale. Qualora in tale comune non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili, deve essere indicato il comune più vicino (secondo le tabelle di viciniorità) in cui esistano tali istituzioni.
Conclusioni
La tabella di valutazione delle esigenze di famiglia del trasferimento si distingue da quella delle assegnazioni provvisorie.
Nel trasferimento, che è il caso della collega, il ricongiungimento al figlio o al genitore si potrà richiedere solo se il docente non è coniugato o se è separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale (cosa che dovrà risultare chiaramente nell’autocertificazione allegata). Inoltre, non è in nessun caso possibile richiedere ricongiungimento ad altri parenti o affini anche se conviventi.
Ciò vuol dire che il docente comunque coniugato, indipendentemente dove sia la residenza del coniuge e se con questi si è conviventi non può in nessun caso chiedere il ricongiungimento ai figli o ai genitori proprio perché coniugato. Lo può invece fare il docente non coniugato o il docente separato il quale può indifferentemente chiedere il ricongiungimento o ai figli o ai genitori.
Pertanto, la collega potrà chiedere il ricongiungimento ai genitori solo nella assegnazione provvisoria in cui non c’è questo vincolo per cui anche il docente coniugato può decidere di ricongiungersi ai figli o ai genitori.
Naturalmente la residenza del familiare a cui ci si ricongiunge non dovrà coincidere con il comune di titolarità della scuola.
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