Trasferimento e Graduatorie interne di istituto docenti: indicazioni per la valutazione dei titoli. Per non commettere errori

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Quali sono i titoli da valutare? Che caratteristiche devono avere? Un breve vademecum, per punti, per non commettere errori.

FINO AD UN MASSIMO DI 10 PUNTI PER…

DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITI IN CORSI POST-LAUREA (5 pp. PER OGNI DIPLOMA)

  • Si tratta dei corsi post universitari per i soli docenti laureati, a cui si assegnano 5 pp. per ogni corso, previsti dagli statuti delle università, anche attraverso i propri consorzi, compresi i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e i corsi biennali, da qualche anno i più diffusi, che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
  • Non sono valutati i corsi SSIS (compreso il sostegno), TFA e PAS.

NUMERO DI DIPLOMI UNIVERSITARI CONSEGUITI OLTRE IL TITOLO DI STUDIO ATTUALMENTE NECESSARIO PER L’ACCESSO AL RUOLO (3 pp. PER OGNI DIPLOMA)

Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza.

Seconda laurea, per capirci, per i docenti al momento di ruolo nel I o nel II grado nel ruolo dei laureati. Si valuta invece come titolo aggiuntivo per i docenti al momento di ruolo nella scuola dell’infanzia e nella primaria il cui titolo di accesso è invece il diploma magistrale, il concorso o SFP.

Sono valutati:

  • il diploma accademico di primo livello
  • la laurea di primo livello o laurea breve (“triennale”)
  • Il diploma dell’Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

NUMERO DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E/O MASTER DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO (1 p. PER OGNI CORSO)

Anche per i docenti diplomati.

Si valutano corsi di perfezionamento o master di I e II livello di durata annuale:

  • se conseguiti fino al 2004/05 indipendentemente dai CFU e dalle ore;
  • se conseguiti dal 2005/06 di almeno 60 CFU e 1500 ore.

NUMERO DI DIPLOMI DI LAUREA CONSEGUITI OLTRE AL TITOLO DI STUDIO ATTUALMENTE NECESSARIO PER L’ACCESSO AL RUOLO (5 pp. PER OGNI DIPLOMA)

Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza.

Seconda laurea, per capirci, per i docenti al momento di ruolo nel I o nel II grado nel ruolo dei laureati. Si valuta invece come titolo aggiuntivo per i docenti al momento di ruolo nella scuola dell’infanzia e nella primaria il cui titolo di accesso è invece il diploma magistrale, il concorso o SFP.

Sono valutati:

  • il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie, che comunque non può essere aggiuntivo a quello ISEF);
  • il diploma di laurea magistrale (“specialistica”, che comunque non può essere aggiuntivo se si è valutata la triennale che ne dà l’accesso);
  • il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2018);

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA: è considerato titolo di accesso e quindi non è valutabile, salvo alcuni casi.

Ai docenti in ruolo nella scuola dell’infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola dell’infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (e viceversa).

Esempi:

  • docente titolare primaria con diploma magistrale e SFP indirizzo primaria (entrambi titolo di accesso): non valutabile
  • docente titolare primaria con concorso primaria e SFP indirizzo primaria (entrambi titolo di accesso): non valutabile
  • docente titolare infanzia con diploma magistrale e SFP indirizzo infanzia (entrambi titolo di accesso): non valutabile
  • docente titolare infanzia con concorso e SFP indirizzo infanzia (entrambi titolo di accesso): non valutabile
  • docente titolare primaria con diploma magistrale (titolo di accesso) e SFP indirizzo infanzia: valutabile perché aggiuntivo al titolo di accesso
  • docente titolare infanzia con diploma magistrale (titolo di accesso) e SFP indirizzo primaria: valutabile perché aggiuntivo al titolo di accesso
  • docente titolare primaria con SFP indirizzo primaria (titolo di accesso) e SFP indirizzo infanzia: valutabile perché aggiuntivo al titolo di accesso
  • docente titolare infanzia con SFP indirizzo infanzia (titolo di accesso) e SFP indirizzo primaria: valutabile perché aggiuntivo al titolo di accesso

DOTTORATO (5 p.)

In presenza di più di un titolo di Dottorato, ne verrà valutato solo uno.

FREQUENZA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO DI FORMAZIONE LINGUISTICA (solo docenti scuola primaria)

PUNTI 1

Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.

Viene valutata la frequenza del corso di aggiornamento e formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell’università.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA (CLIL)

1 p. con certificazione di Livello C1 del QCER

il certificato viene rilasciato solo a chi

  • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)
  • ha frequentato il corso metodologico
  • sostenuto la prova finale.

0,5 senza certificazione di Livello C1 del QCER.

  • In questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame finale

ATTENZIONE

Non bisognerà confondere la certificazione linguistica B1/B2 della lingua inglese con il CLIL.

Errore commesso in molti casi dai docenti della scuola primaria.

Il CLIL riguarda infatti l’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare e si acquisisce al termine di un corso di perfezionamento universitario o comunque organizzato dal Ministero

Si guardi il Decreto Direttoriale 6 del 16 aprile 2012.

ULTERIORE PUNTEGGIO PER…

CONCORSO

Si assegnano 12 pp. per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli.

  • Si valuta un solo concorso (anche se si tratta del solo titolo con cui si accede al ruolo).
  • Si valutano solo i concorsi che danno accesso ad un ruolo pari o superiore quello di appartenenza (es. per il docente della primaria non può essere valutato il concorso della scuola dell’infanzia).
  • Il punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.
  • Non sono valutati concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento; la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione; i corsi SSIS (compreso il sostegno), TFA e PAS.

ESAMI DI STATO II GRADO (MAX 3 pp.)

1 PUNTO per ogni partecipazione

Valido SOLO per gli anni scolastici 1998/1999 – 1999/2000 e 2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323.

Viene valutata la partecipazione ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno all’alunno portatore di handicap che svolge l’esame.

La guida sulle graduatorie interne

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