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Trasferimento e assistenza al genitore: la certificazione dell’handicap grave può essere rivedibile?

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Nei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza al figlio che assiste il genitore con grave disabilità. Chiarimenti sulla certificazione.

Filippo scrive

Buon pomeriggio, In riferimento alla domanda di mobilità 2020/21 ho presentato domanda di trasferimento con allegata la certificazione di L. 104/92 comma 3 art 3 di mia madre. Il quesito è il seguente: l’ufficio scolastico competente deve accettare la mia domanda di trasferimento anche se sulla certificazione medica è riportato Revisione: SI anno 2021 mese ottobre? E nei requisiti art.4 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5 è riportato: Art 8 legge 449/1997 Art 381 DPR 495/1992. Grazie.

CCNI  e Certificazione con rivedibilità

La risposta sta nel contratto della mobilità, art. 13 comma 1 punto IV che riguarda l’assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità e l’assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità o da parte di chi esercita la tutela legale

E’ indicato testualmente che “La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili“.

Conclusione

E’ bene anche ricordare, per completezza di informazione, che il CCNI disciplina chiaramente quando la disabilità possa anche avere carattere di rivedibilità. Oltre a riguardare il figlio nei casi del trasferimento (“…Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili“), nell’art. 13 comma 2 che riguarda le graduatorie interne e la relativa esclusione dispone che “L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria“.

Per il genitore, invece, non c’è differenza, per cui sia nel trasferimento che ai fini della esclusione dalla graduatoria interna la certificazione di disabilità deve avere carattere permanente. La “deroga” della rivedibilità è invece permessa nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

 

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