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Trasferimento d’ufficio: solo per il docente senza sede di titolarità

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Il docente che non ottiene il trasferimento richiesto rischia una mobilità d’ufficio? Il trasferimento d’ufficio interessa solo i docenti soprannumerari senza sede di titolarità, quindi nessun rischio per gli altri docenti

Un lettore ci scrive:

“Sono docente di scuola secondaria di primo grado a tempo indeterminato e vorrei chiedere trasferimento in altra sede del comune di titolarità. Ho però notizie non concordi riguardo l’esito  del trasferimento: alcuni colleghi mi riferiscono che in caso di esito negativo potrei anche essere trasferito d’ufficio in una scuola del mio ambito”

Trasferimento d’ufficio: quando viene disposto?

Il trasferimento d’ufficio è un movimento disposto dall’Ufficio Scolastico Provinciale nei confronti dei docenti soprannumerari che non è stato possibile soddisfare in una delle preferenze espresse nella domanda di trasferimento o nei confronti di coloro che, pur essendo stati dichiarati soprannumerari, non hanno presentato domanda di trasferimento

Su quale scuola?

Il trasferimento d’ufficio viene disposto in una scuola non inserita nelle preferenze e, quindi, non richiesta dal docente, ma in una sede dove risulta una cattedra vacante per l’insegnamento del docente.

Con la mobilità 2019/20 sembra che tutti i docenti parteciperanno con titolarità su scuola in quanto i sindacati presenti al tavolo della contrattazione hanno proposto all’amministrazione il superamento della titolarità di ambito e l’attribuzione, prima dei movimenti, della titolarità su scuola a tutti i docenti .

Se questo sarà concretizzato, come probabilmente sarà, il trasferimento d’ufficio potrebbe essere disposto seguendo criteri differenti rispetto al corrente anno scolastico

Nel corrente anno scolastico, come stabilito nel CCNI 2018/19, è stato disposto, prima dei movimenti a domanda, in una scuola dell’ambito di titolarità seguendo l’ordine di viciniorietà, cioè secondo l’ordine di prossimità delle scuole sede di organico all’interno dell’ambito a partire dalla prima scuola riportata nell’elenco delle scuole dell’ambito, che  potrebbe essere anche molto distante rispetto a quella di titolarità.

In assenza di cattedre disponibili nell’ambito di titolarità il contratto ha previsto il trasferimento d’ufficio del docente in una scuola di un ambito della provincia rispettando sempre l’ordine di  viciniorietà.

Solo nell’impossibilità di questo trasferimento è previsto che il docente rimanga in esubero sul proprio ambito di titolarità.

Lo scorso anno quindi la viciniorietà era collegata all’ambito di titolarità, ora se venisse eliminata la titolarità su ambito e sostituita con titolarità su scuola, il trasferimento d’ufficio del docente soprannumerario  potrebbe essere disposto considerando la viciniorietà rispetto alla scuola di titolarità. Chiaramente si tratta di ipotesi che richiede conferma dagli esiti della contrattazione, con precise indicazioni in merito nel prossimo CCNI

Quali docenti sono coinvolti?

Possono, quindi, essere trasferiti d’ufficio solo i docenti privi di sede di titolarità. Non potranno mai essere trasferiti d’ufficio i docenti non soprannumerari, quindi  con scuola di titolarità, che chiedono trasferimento e non vengono soddisfatti nella domanda. In questo caso non otterranno il trasferimento richiesto e rimarranno nella scuola di titolarità senza rischiare alcun trasferimento d’ufficio in una scuola dell’ambito di appartenenza

 

 

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