Trasferimento da sostegno a posto comune: nessun vincolo di permanenza nel nuovo posto di titolarità
Il docente trasferito da sostegno a posto comune è sottoposto a vincolo di permanenza sul nuovo posto di titolarità? Può partecipare alla mobilità?
Una lettrice ci scrive:
“Sono docente di ruolo alla secondaria di primo grado, per diversi anni titolare su attività di sostegno, ho ottenuto nella scuola di titolarità il trasferimento su posto comune dal corrente anno scolastico. Vorrei chiedere il trasferimento alla secondaria di secondo grado… sono comunque vincolata a completare un triennio su posto comune, o, essendo questo il dodicesimo anno di servizio nella stessa scuola anche se non nello stesso ruolo, posso chiedere il trasferimento fin d’ora?”
Vincolo di permanenza per trasferimento da posto comune a sostegno, ma non viceversa
Il trasferimento da sostegno a posto comune non causa alcun vincolo temporale di permanenza nella nuova tipologia di posto di titolarità, per il docente che ottiene il movimento richiesto.
Il vincolo temporale, precisamente il vincolo quinquennale , interessa, invece, i docenti che si trasferiscono da posto comune a sostegno. Questi docenti, infatti, sono obbligati a rimanere sul sostegno per un quinquennio a decorrere dall’anno scolastico in cui hanno ottenuto il trasferimento su questa tipologia di posto.
Vincolo quinquennale significa, però, permanenza sul sostegno, ma non necessariamente nella stessa scuola.
Tale vincolo, come detto sopra, non interessa, invece, il movimento inverso da sostegno a posto comune
Vincolo triennale nella scuola
Il vincolo triennale nella scuola di titolarità, stabilito nel nuovo CCNI sulla mobilità, interesserà i docenti che otterranno trasferimento o passaggio in una scuola richiesta per il prossimo anno scolastico.
Tale vincolo potrà, quindi, interessare sia i docenti titolari sul sostegno che i docenti titolari su posto comune a prescindere dalla tipologia di posto o dal movimento richiesto.
Se soddisfatti in una preferenza analitica su scuola, oppure se ottengono movimento nel comune di titolarità con preferenza sintetica su distretto sub-comunale o sul comune, questi docenti saranno sottoposti dal prossimo anno scolastico al vincolo triennale nella nuova scuola di titolarità
Conclusioni
La nostra lettrice, quindi, non ha alcun vincolo di permanenza nella scuola in cui è titolare su posto comune e, se possiede i requisiti necessari per la mobilità professionale, potrà presentare domanda di passaggio di ruolo dalla Secondaria I grado, dove è titolare, alla Secondaria II grado.
Il movimento che le interessa, infatti non rientra nella mobilità territoriale, non è quindi un trasferimento, ma rientra nella mobilità professionale in quanto chiede di acquisire titolarità in un altro grado di istruzione e questo è un passaggio di ruolo.
Se otterrà il movimento richiesto su una scuola inserita nelle preferenze, o in una scuola del comune di titolarità anche mediante preferenza sintetica su distretto sub-comunale o sul comune, dovrà rimanere in tale scuola per un triennio
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