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Trasferimento da sostegno a posto comune nella stessa scuola: rientra sempre nella II fase della mobilità

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Il trasferimento su altra tipologia di posto è sempre nella II fase anche se è nello stesso comune. Lo prevede l’Allegato 1 del CCNI

Una lettrice ci scrive:

Sono un’insegnante della scuola dell’infanzia che sta cercando di ottenere il trasferimento  da posto di   sostegno a posto comune nello stesso comune e nella stessa scuola in cui sono in servizio da almeno 15 anni.
La domanda è se è vero che passano prima le domande sullo stesso comune, poi quelle nella provincia e poi quelle interprovinciali.
Se così fosse dovrei fare ricorso, dato che non ho ottenuto trasferimento e che al posto mio hanno ottenuto trasferimento provinciale ?

La mobilità è stata disposta in tre fasi distinte, in sintonia con quanto prevede il CCNI:

I fase: Trasferimenti all’interno del comune

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e  mobilità professionale

All’interno di ciascuna fase deve essere rispettato un preciso ordine delle operazioni, come indicato nella sequenza operativa esplicitata nell’Allegato 1

Trasferimento su altra tipologia di posto,  è sempre nella fase provinciale

Il trasferimento su altra tipologia di posto si colloca sempre nella II fase, quindi in quella provinciale e non comunale, anche se riguarda il comune di titolarità

Il trasferimento su altra tipologia di posto, inoltre,  è successivo rispetto al trasferimento sulla tipologia di posto di titolarità.

Nella sequenza operativa è collocato nella lettera G), mentre il trasferimento dei docenti nella stessa tipologia di posto si colloca nelle lettera F):

F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia

G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune

Conclusioni

La nostra lettrice, quindi, non ha motivi per presentare ricorso, in quanto la docente che ha ottenuto il trasferimento provinciale nella scuola da lei richiesta risultava presumibilmente già titolare su posto comune.

Se così non fosse e proviene anche la docente dal sostegno, probabilmente ha un punteggio maggiore della nostra lettrice, che partecipa al movimento in base al punteggio senza alcuna precedenza determinata dal fatto che chiede la scuola in cui ha la titolarità

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