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Trasferimento da sostegno a posto comune: come si valuta punteggio servizio?

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Un docente chiede trasferimento da sostegno a posto comune, quali criteri per valutare il punteggio di servizio? Si può sempre raddoppiare quello svolto sul sostegno?

Un lettore ci scrive:

“Sono un docente di sostegno della scuola secondaria di secondo grado. Intendo presentare domanda di trasferimento da posto di sostegno a posto comune per il prossimo anno scolastico e vorrei sapere se il punteggio da attribuire per ciascun anno di servizio (sia di ruolo che di pre-ruolo) prestato su posto di sostegno debba essere calcolato come doppio anche se si presenta domanda di trasferimento solo per posto comune”

La valutazione del punteggio di servizio è regolata dalla tabella allegata annualmente al CCNI sulla mobilità e per il 2019/2020 è prevista una conferma di quella valida nel corrente anno scolastico

Punteggio servizio sul sostegno: come si valuta

Il punteggio per il servizio svolto sul sostegno, sia servizio in ruolo che servizio pre-ruolo svolto con il titolo di specializzazione, viene valutato il doppio, come chiariscono le note 1) per il servizio di ruolo e 4) per il servizio pre-ruolo, della tabella di valutazione, note che forniscono la stessa indicazione, come di seguito riportato:

”[….] Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle ex DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato [….]”

Quando si può raddoppiare il punteggio?

Il servizio pre-ruolo svolto sul sostegno, per essere valutato con doppio punteggio, deve essere svolto con il possesso del titolo di specializzazione

Il raddoppio del punteggio di servizio svolto sul sostegno, sia di ruolo che pre-ruolo, per la mobilità, si valuta solo se il movimento richiesto è sempre sulla stessa tipologia di posto.

In altre parole il docente che chiede trasferimento da sostegno a sostegno o da posto comune a sostegno può raddoppiare il servizio svolto sul sostegno alle condizioni previste nella succitata tabella.

Nello stesso modo può raddoppiare il punteggio il docente che chiede  passaggio di ruolo sempre sul sostegno

Quando non si può raddoppiare il punteggio?

Non può essere valutato con doppio punteggio il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno

Non ha diritto al raddoppio del punteggio di servizio, sia di ruolo che pre-ruolo svolti sul sostegno, il docente titolare sul sostegno che chiede trasferimento o passaggio su posto comune

 

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