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Trasferimento da serale a diurno stessa scuola: è disponibile cattedra occupata da docente in anno di prova?

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Il trasferimento nello stesso istituto, tra corso serale e corso diurno, è disposto con precedenza rispetto allo stesso movimento tra istituti diversi. Si può disporre su cattedra occupata da docente in anno di prova?

Una lettrice ci scrive:

“Sono una docente neoimmessa in ruolo al corso serale di una scuola secondaria di secondo grado. Sto attualmente svolgendo l’anno di prova. Ho intenzione di inoltrare domanda di mobilità per chiedere il trasferimento dal serale al diurno dello stesso istituto. La mia domanda è : il posto al diurno, che è attualmente occupato da un docente anch’esso in anno di prova in corso, è da considerarsi disponibile per le operazioni di mobilità?”

Il movimento dal corso serale al corso diurno dello stesso istituto viene disposto prioritariamente rispetto al movimento tra corso serale e corso diurno di istituti diversi.

Operazione C) della I fase

Il movimento rientra nella I fase della mobilità, che riguarda i trasferimenti nell’ambito del comune di titolarità, ed è l’operazione identificata dalla lettera C):

C) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nello stesso istituto e viceversa

Movimento disposto solo su cattedra vacante

Il trasferimento in questione può essere disposto soltanto in presenza di una cattedra vacante e disponibile nel corso diurno, quindi una cattedra non occupata da docente titolare nella scuola.

Nel caso indicato dalla nostra lettrice, la cattedra del corso diurno alla quale ambisce non è, però, vacante in quanto occupata da docente in anno di prova.

Tale cattedra potrebbe risultare disponibile soltanto se il docente in anno di prova  risulta in ruolo e parteciperà alla mobilità per il prossimo anno scolastico ottenendo il movimento richiesto

Questo non è valido se il docente non risulta ancora immesso in ruolo, ma si trova al terzo anno FIT in anno di prova, ma in servizio come supplente annuale. La cattedra da lui occupata non risulta disponibile per il trasferimento, in quanto, in base alle disposizioni previste nell’art.6 comma 9 del CCNI sulla mobilità, il docente in terzo anno FIT non potrà partecipare alla mobilità e  acquisirà, per il prossimo anno scolastico 2019/20, in seguito ad esito positivo dell’anno di prova, la titolarità nella scuola di servizio del corrente anno scolastico

Conclusioni

La nostra lettrice, quindi, potrà ottenere il trasferimento dal corso serale al corso diurno della stessa scuola soltanto se si libererà una cattedra per la sua classe di concorso in seguito a pensionamento o movimento in uscita di un docente titolare nel corso diurno della scuola, ma non potrà considerare disponibile la cattedra del docente in anno di prova se si tratta di docente al terzo anno FIT o di docente in ruolo che non parteciperà alla mobilità

Tutto sulla Mobilità 2019

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