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Trasferimento da materia a sostegno: vincolo quinquennale sostegno e triennale scuola

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Vincoli temporali per il docente soddisfatto nella domanda di trasferimento da materia a sostegno. Vincolo quinquennale sul sostegno e triennale nella scuola

Una lettrice ci scrive:

“Nella domanda di trasferimento solo ed esclusivamente interprovinciale, chiedo anche come primo gradimento il passaggio da materia a sostegno.
Vorrei sapere: se ottengo il passaggio da materia a sostegno sarei sottoposta al vincolo triennale?”

Il docente che otterrà per il prossimo anno scolastico trasferimento da materia a sostegno in una scuola richiesta, sarà sottoposto a un doppio vincolo temporale, uno riguardante la scuola di titolarità, l’altro riguardante la tipologia di posto di titolarità

Vincolo temporale nella scuola di titolarità

Il docente che partecipa alla mobilità volontaria per il prossimo anno scolastico e sarà soddisfatto per una scuola richiesta con preferenza analitica o con preferenze sintetica nel distretto sub-comunale o nel comune di titolarità, sarà sottoposto al vincolo di permanenza triennale su tale scuola e non potrà partecipare alla mobilità per i tre anni successivi

Questa disposizione è prevista nell’art.2 comma 2 del CCNI dove si stabilisce quanto segue:

Ai sensi  art. 22, comma 4,  lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa

Vincolo temporale sul sostegno

Il docente che ottiene il trasferimento da materia a sostegno è sottoposto al vincolo quinquennale su questa tipologia di posto e potrà partecipare, nel quinquennio, alla mobilità soltanto per posti sul sostegno, in sintonia con quanto prevede l’art.23 comma 7, dove si dispone che “Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti [….]”

Conclusioni

La nostra lettrice, quindi, se otterrà il trasferimento richiesto e sarà soddisfatta su una preferenza analitica, dovrà rimanere tre anni nella nuova scuola di titolarità.

Superato il vincolo triennale nella scuola potrà partecipare alla mobilità, ma solo per posti sul sostegno, essendo ancora nel vincolo quinquennale su questa tipologia di posto

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