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Trasferimento da materia a sostegno: quali vincoli interessano il docente

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Il trasferimento da materia a sostegno determina per il docente il vincolo quinquennale sul sostegno. Quando si applica anche il vincolo triennale nella scuola

Un lettore ci scrive:

Ho avuto per questo anno scolastico il trasferimento con la mobilità 2019 dopo aver svolto e superato l’anno di prova nella mia materia (Musica nella scuola secondaria I grado). Nella domanda si chiedeva la disponibilità ad essere spostati su sostegno qualora non vi fossero stati posti disponibili per la materia ed io, avendo la specializzazione e volendomene andare assolutamente da quella scuola, ho messo sì. Sono quindi stato trasferito su sostegno pur essendo in ruolo su Musica. La scuola a cui mi hanno assegnato era la prima scelta avendo indicato il comune e non la scuola specifica.

La mia domanda è:

Posso richiedere di nuovo mobilità quest’anno?

O sono sottoposto a vincolo? Triennale perché soddisfatto? O addirittura quinquennale per il fatto del Sostegno?

Il trasferimento da materia a sostegno comporta per il docente interessato l’obbligo di rimanere sul sostegno per 5 anni a decorrere dall’anno scolastico in cui ottiene il trasferimento

Vincolo quinquennale sul sostegno:  riferimenti normativi

Il vincolo quinquennale sul sostegno è previsto nell’art.23 comma 7 del CCNI sulla mobilità, dove si stabilisce quanto segue:

Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti [….]

I docenti che ottengono il trasferimento sul sostegno non potranno, quindi, partecipare alla mobilità per posto comune nei successivi cinque anni

Come chiarisce il comma 9 del succitato articolo, infatti, “L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione

I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, come sottolinea il comma 11, possono comunque partecipare alle operazioni di mobilità  per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.

Trasferimento sul sostegno: quando scatta il vincolo triennale nella scuola

Il docente che ottiene trasferimento da materia  a sostegno, oltre ad essere sottoposto al vincolo quinquennale sul sostegno, potrebbe essere sottoposto anche al vincolo triennale nella scuola di titolarità se richiesta con preferenza analitica oppure con preferenza sintetica nel comune di titolarità.

In questo caso il docente non potrà chiedere neanche mobilità sul sostegno per un triennio

Conclusioni

Nel corrente anno scolastico il nostro lettore ha ottenuto il trasferimento volontario sul sostegno e dovrà, quindi, rimanere sul sostegno per un quinquennio come stabilisce la normativa citata.

Se la scuola ottenuta con preferenza sintetica sul comune è ubicata nel comune di titolarità il docente è sottoposto anche al vincolo di permanenza triennale su tale scuola.

Se, invece, il comune richiesto con preferenza sintetica è diverso da quello di titolarità, il docente non è interessato dal vincolo triennale e potrà partecipare alla mobilità per il prossimo anno scolastico, chiaramente sempre sul sostegno nel rispetto del vincolo quinquennale

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