Argomenti Chiedilo a Lalla

Tutti gli argomenti

Trasferimento da materia a sostegno: può chiederlo anche docente che non ha svolto anno di prova

WhatsApp
Telegram

Una docente specializzata sul sostegno vuole chiedere trasferimento da materia a sostegno anche se non ha ancora svolto l’anno di prova. Può farlo o deve prima svolgere l’anno di prova e formazione nella sua interezza?

Una lettrice ci scrive:

Sono entrata di ruolo l’anno scorso alla scuola secondaria di primo grado come insegnante di educazione fisica. Né l’anno scorso né quest’anno riuscirò a fare l’ anno di prova per difficoltà a raggiungere i 120 giorni di attività didattica per la maternità. A luglio di quest’anno mi sono specializzata sul sostegno, volevo sapere se posso fare già domanda di trasferimento sul sostegno quest’anno e fare quindi l’anno di prova sul sostegno o prima di fare la domanda di trasferimento devo superare l’anno di prova sulla mia materia”

L’anno di prova e formazione, come disciplinato dal DM 850/2015, deve essere svolto nella sua interezza dai docenti indicati nell’art.1 comma 1, come di seguito riportato:

“Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:

a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;

b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo”

Non è previsto lo svolgimento dell’anno di prova, quindi, per i docenti che ottengono passaggio di cattedra o trasferimento.

Niente vincolo dell’anno di prova per chiedere trasferimento

Il movimento che interessa la nostra lettrice, che vuole passare da materia a sostegno, è un normale trasferimento in quanto si tratta di un movimento tra diverse tipologie di posto all’interno della stessa classe di concorso e non può trattarsi, quindi, di mobilità professionale.

Se per partecipare alla mobilità professionale è indispensabile aver superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza, la stessa cosa  non è richiesta per il trasferimento, per il quale non è obbligatorio aver completato l’anno di prova nell’attuale scuola di titolarità.

Il docente che si trova in questa situazione, come la nostra lettrice, può chiedere, quindi, trasferimento da materia a sostegno e, se otterrà il movimento richiesto, dovrà svolgere l’anno di prova sul sostegno nella nuova scuola di titolarità

Tutto sulla mobilità 2019

WhatsApp
Telegram
Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

TFA sostegno IX ciclo. Segui un metodo vincente. Non perderti la diretta di oggi su: “Intelligenza emotiva, creatività e pensiero divergente”