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Mobilità, docenti che ottengono trasferimento con precedenza non hanno vincolo triennale nella scuola

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Il docente trasferito con precedenza 104 in un comune diverso da quello di assistenza del familiare disabile, non avrà il vincolo triennale nella scuola. Potrà chiedere trasferimento nel comune di assistenza l’anno successivo

Una lettrice ci scrive:

“Quest’anno concludo i cinque anni di vincolo sul sostegno e posso presentare domanda di passaggio sulla materia nello stesso grado di istruzione. Qualora ottenessi il passaggio attraverso preferenza puntuale su scuola, ma in un comune diverso da quello di residenza mio e di mio padre, di cui sono unica referente per la sua assistenza (L.104/92), l’anno successivo potrei presentare domanda di trasferimento superando il vincolo triennale di permanenza per cercare di ritornare nello stesso comune o in un comune più vicino?” 

Dal prossimo anno scolastico i docenti soddisfatti nella mobilità volontaria e che otterranno titolarità in una scuola richiesta con preferenza analitica o in una scuola del comune di titolarità richiesta mediante preferenza sintetica sul distretto sub-comunale o sul comune, saranno sottoposti al vincolo di permanenza triennale in questa scuola

Vincolo triennale: niente mobilità per tre anni

Il docente nel vincolo triennale non potrà partecipare alla mobilità per i successivi tre anni scolastici a decorrere dal prossimo anno 2019/20.

Non potrà chiedere, quindi trasferimento, passaggio di cattedra o passaggio di ruolo, così come non potrà chiedere il movimento su altra tipologia di posto per un triennio

Saranno coinvolti nel vincolo triennale tutti i docenti che parteciperanno alla mobilità 2019/20 e otterranno il movimento richiesto, alle condizioni indicate sopra, come previste nell’art.2 comma 2 del CCNI.

Niente vincolo triennale per i docenti con precedenza: quali sono le condizioni richieste

Il vincolo triennale non si applica, come stabilisce il succitato art.2, per  “i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza”

Questi docenti, quindi, come la nostra lettrice, potranno partecipare alla mobilità anche l’anno successivo per ottenere l’assegnazione di una scuola del comune di assistenza del familiare disabile.

Se, invece, con il trasferimento 2019/20, il docente con precedenza 104 otterrà una scuola ubicata nel comune di assistenza (o nel distretto sub-comunale di assistenza), sarà sottoposto al vincolo triennale e dovrà rimanere in questa scuola per tre anni, senza possibilità di chiedere trasferimento in un’altra scuola anche se ubicata nello stesso comune (o nello stesso distretto sub-comunale)

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