Transito dei docenti C 999 e C 555 su altra classe di concorso o profilo ATA o su sostegno. Il decreto

Di Lalla
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red – Il decreto che disciplina il transito dei docenti titolari delle classi di concorso C999 e C555 in altra classe di concorso o nei ruoli del personale ATA con la qualifica di assistente amministrativo, di assistente tecnico o di collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. I docenti possono partecipare ai corsi per l’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno.

red – Il decreto che disciplina il transito dei docenti titolari delle classi di concorso C999 e C555 in altra classe di concorso o nei ruoli del personale ATA con la qualifica di assistente amministrativo, di assistente tecnico o di collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. I docenti possono partecipare ai corsi per l’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno.

Articolo 1

1.Al personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555, anche nell’anno scolastico 2013-2014, è consentito di transitare su altra classe di concorso per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo di studio per altro posto di insegnante tecnico-pratico (I.T.P.), purché non sussistano condizioni di esubero nella stessa provincia.

Al citato personale docente è, altresì, consentito di rimanere negli organici degli uffici tecnici previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87 e n. 88, se già utilizzato in tali ambiti ed in possesso del relativo titolo di studio subordinatamente all’esistenza di posti in organico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2.In subordine, il suindicato personale docente, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modіfіcazіonі dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale A.T.A. con la qualifica di assistente amministrativo, di assistente tecnico o di collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale di cui al presente comma partecipa a corsi di riconversione professionale da attivare a cura del MIUR.

3.Il citato personale docente può, altresì, su istanza di parte, partecipare, nel corso dell’anno scolastico 2013/2014, ai corsi per l’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno. In attesa della conclusione dei suindicati corsi, il personale titolare delle classi di concorso C999 e C555 rimane inquadrato nelle citate classi di concorso e acquisisce la titolarità sui posti di sostegno secondo la procedura prevista dal CCNI della mobilità per l’anno scolastico 2014- 2015, salvo transitare nei profili professionali del ruolo A.T.A. all’esito dell’eventuale mancato superamento dei corsi sopra richiamati.

Articolo 2

1. Il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555 è immesso in ruolo, prioritariamente su posti I.T.P. e, in subordine, in mancanza del titolo di studio richiesto, su tutti i posti che annualmente si rendono vacanti e disponibili dei profili professionali del ruolo del personale A.T.A. con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale competente, con decorrenza giuridica nell’anno scolastico in corso e con raggiungimento della sede di titolarità a decorrere dal 1 settembre dell’anno scolastico successivo a quello nel corso del quale viene prodotta la domanda ai sensi del vigente CCNI sulla mobilità.

L’immissione in ruolo è disposta nella provincia di appartenenza. Il personale che non trova collocazione nel ruolo degli I.T.P. e, in subordine in quello del personale A.T.A. per mancanza di disponibilità, rimane nell’attuale posizione e viene immesso nei corrispondenti ruoli di I.T.P. e del personale A.T.A. a mano a mano che si creino disponibilità di posti.

2. La stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per le immissioni in ruolo, autorizzate a seguito dell’espletamento della procedura di cui all’articolo 39, comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è subordinata, a livello provinciale, alla assegnazione della sede di titolarità al personale di cui al presente decreto.

3. Il personale di cui al presente decreto non è tenuto a prestare il periodo di prova di cui all’articolo 45 del CCNL 29 novembre 2007.

4. L’immissione in ruolo del personale su posti di assistente tecnico è disposta in relazione alla corrispondenza tra le aree didattiche di laboratorio ed i titoli di abilitazione all’insegnamento ovvero i titoli di studio posseduti dall’interessato. Il direttore dell’ufficio scolastico regionale della provincia di inquadramento procede alla verifica dell’effettivo possesso e della tipologia dei titoli di accesso dichiarati dal personale di cui al presente comma.

5. Il personale, al fine di transitare nei ruoli del personale I.T.P. ed A.T.A., deve comunicare, con modalità cartacea la provincia di appartenenza nonché il profilo professionale richiesto, sia I.T.P. che A.T.A..

Articolo 3

1.Ai sensi dell’art 14, comma 14, del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 il personale inquadrato secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 2 del presente decreto, nei profili del personale A.T.A., mantiene il maggior trattamento stipendiale per effetto di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il decreto

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