Toglie sedia a compagno: escluso da scrutinio ma Organo Garanzia annulla. Esclusione solo in casi gravi

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I genitori di un alunno di scuola secondaria di primo grado, il cui figlio era stato escluso dallo scrutinio finale nell’anno scolastico 2017/2018, con conseguente non ammissione alla classe successiva, presentano reclamo all’Organo di Garanzia Regionale (art.5 del D.P.R. n.249 del 1998 così come modificato dal D.P.R. n.235 del 2007), ottenendo l’annullamento del provvedimento disciplinare a carico dell’alunno.

L’antefatto invita a riflettere su alcuni principi caratterizzanti i procedimenti disciplinari, applicabili agli alunni o studenti, che devono tassativamente trovare espressione nel Regolamento interno delle singole istituzioni scolastiche ex art.10 del D.Lgs. n.297 del 1994. La normativa di riferimento, pur essendo ad oggi, l’antesignano Regolamento di cui al D.P.R. n.249 del 1998, integrato dal D.P.R. n.235 del 2007, trova tuttavia una più completa chiarificazione in una Nota ministeriale, prot.3602, emanata nel 2008, ma poco conosciuta dagli addetti ai lavori. La lettura della Nota citata è interessante perché è da lì che le scuole dovrebbero partire, per stilare il proprio regolamento interno, onde evitare che i provvedimenti disciplinari siano poi annullati per vizi di forma o di legittimità, spesso conseguenza di negligenza o di mancato rispetto di tutto l’iter procedimentale di cui alla Legge n.241 del 1990 (cui sono sottoposti anche i procedimenti disciplinari degli studenti).

Soffermandoci sul caso in esame, la scuola ha peccato di superficialità in alcuni punti fondamentali, tornati poi utili ai ricorrenti che hanno impugnato la sanzione comminata al figlio con conseguente annullamento del provvedimento.

Il principio di gradualità e di proporzionalità

Le sanzioni disciplinari devono essere ispirate al principio di gradualità e di proporzionalità strettamente correlate alla gravità della mancanza disciplinare (nel caso in esame l’alunno aveva tolto la sedia al compagno provocandone la caduta); così la graduazione delle sanzioni dovrebbe trovare un suo puntuale riscontro nel regolamento interno, evitando ogni misura discrezionale ed approssimativa, tale da portare gli organi competenti ad infliggere una sanzione sproporzionata all’infrazione commessa. Nel merito occorre valutare: il comportamento dell’alunno, la situazione in cui l’atto commesso è avvenuto, se ci sono stati altri episodi precedenti rimarcati con note disciplinari e l’importante posizione dell’insegnante responsabile della vigilanza degli alunni.

L’esclusione dallo scrutinio finale

L’esclusione dallo scrutinio finale si applica, su decisione del Consiglio di istituto, solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, individuate nel regolamento di istituto, avendo a riferimento l’art.4 comma 9-bis del D.P.R. n.249 del 1998 ovvero devono ricorrere situazioni di recidiva, atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico; in tal caso la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale. Nel caso in questione l’alunno aveva tolto la sedia al compagno e sarebbe stato sufficiente un percorso educativo di recupero, posto che l’età del minore e il grado di maturità possono dar luogo ad atteggiamenti repentini e non controllati. L’integrazione apportata al D.P.R. n.249 del 1998 dal D.P.R. n.235 del 2007 insiste infatti sulla funzione educativa: “al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica” (art.4 comma 2). A proposito, il D.Lgs. n.62 del 2017, sulla valutazione nel primo ciclo di istruzione, all’art.6 comma 1 riporta che le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del D.P.R. n.249 del 1998 (…) “le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto”.

Il principio del contraddittorio

E’ assolutamente necessario il rispetto del principio del contraddittorio perché nei fatti “nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni” (art.4 comma 3 D.P.R. n.249 del 1998); in ordine a ciò la scuola non aveva rispettato tale principio, eludendolo nello stesso regolamento interno. Fermo restando che qualora trattasi di studenti minorenni, l’audizione a difesa, viene svolta alla presenza dei genitori. Nel caso in esame, una delle motivazioni dell’Organo di Garanzia Regionale, che ha disposto l’annullamento del provvedimento finale, adottato dall’istituzione scolastica, verteva proprio sul Regolamento dell’istituzione scolastica che non prevedeva la possibilità del contraddittorio.

In merito alla fattispecie analizzata sarebbe opportuno, quindi, periodicamente rivedere i regolamenti interni, spesso avulsi di una seppur sommaria indicazione delle possibili sanzioni disciplinari (“quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali in cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi” Nota n.3602 del 2008 pag.2) nonché specificare tutte le modalità dell’iter procedimentale per l’irrogazione della sanzione: contestazione dell’addebito, attuazione del contraddittorio, termine di conclusione e obbligo di motivazione.

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