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Titolare in allattamento al rientro dalla maternità: ecco perché al supplente in servizio spetta la prosecuzione del contratto

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Un caso particolare è la supplenza su una riduzione oraria per allattamento. Ancora più particolare quando avviene su posto di sostegno. Vediamo perché.

Michela scrive

Buongiorno, sono supplente di sostegno a tempo determinato. La collega è a casa in maternità obbligatoria. Chiedo: la collega è  obbligata a rientrare con orario ridotto per allattamento? Se si le ore  da lei non lavorate spettano a me per continuità?  … grazie, cordialmente

Riduzione oraria per allattamento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (interpello N. 23/2015) ha chiarito che Il diritto di fruire dei riposi ha natura di diritto potestativo, inteso quest’ultimo quale situazione giuridica soggettiva consistente nell’attribuzione di un potere alla lavoratrice madre cui corrisponde dal lato del datore una posizione giuridica passiva di soggezione e non di obbligo; il datore deve, infatti, consentire alla madre la fruizione dei permessi qualora la stessa presenti esplicita richiesta.

Continuità didattica

L’art. 7 comma 4 del D.M. 131/2007 recita: “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall´insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.

L’articolo citato, nel regolamentare la continuità didattica utilizza l’espressone inequivocabile di “precedente contratto” facendo comunque e per forza di cose riferimento ad una proroga che altro non è che un “nuovo” contratto, senza però alcun “legame” con la quantità della prestazione né con la tipologia dell’assenza.

Infatti, anche quando la proroga è effettuata per le stesse ore del “precedente contratto” si configura comunque come un “nuovo contratto” (tant’è che al docente viene effettuata una “nuova proposta” che il docente può rifiutare o accettare).

Non vi è dunque alcun impedimento ad assicurare la proroga della supplenza al docente già in servizio nel caso in cui la titolare riduca l’orario di lavoro lasciando solo alcune classi.

È questo il caso del supplente che sostituisce un titolare per tutte le ore di servizio (quindi in tutte le classi in relazione all’orario d’insegnamento del titolare) e il titolare rientra lasciando solo alcune classi e prestando la sua attività d’insegnamento per un orario ridotto.

Conclusioni

Fermo restando il diritto e non l’obbligo della titolare a rientrare in servizio direttamente con la riduzione oraria per allattamento, ciò che rileva ai fini della proroga della supplenza, come indicato nell’articolo citato, è l’ulteriore assenza della titolare, senza soluzione di continuità (unica caratteristica richiesta dalla norma), nelle classi che rimarrebbero al supplente e nelle quali il titolare di fatto non rientra fisicamente (è il dato oggettivo e l’unico da prendere in considerazione da cui scaturisce il diritto alla proroga per continuità didattica).

Pertanto il supplente in effettivo servizio può continuare la supplenza solo nelle classi coinvolte nella riduzione oraria e dunque gli spetta di diritto la proposta di proroga della supplenza per continuità didattica.

Affinché però ciò possa avvenire, la docente titolare dovrà preventivare insieme al dirigente l’orario da effettuare nelle classi (e quindi decidere su quali classi prendere effettivo servizio) prima del suo rientro dal congedo di maternità (parentale o altra tipologia di assenza), in modo da rientrare a scuola direttamente con la riduzione delle ore.

La proroga della supplenza sulle ore di riduzione oraria avviene anche quando si tratta del sostegno e anche se si dovesse trattare di rapporto 1/1.

Questo perché si devono garantire contemporaneamente due diritti: quello della riduzione oraria per il titolare, e quello del bambino disabile ad avere comunque tutte le ore di sostegno coperte dai docenti.

 

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