Tirare l’alunno per l’orecchio legittima la sanzione disciplinare

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C’era un tempo in cui a scuola era normale prendersi le bacchettate sulle mani, essere messi in fila e prendersi i ceffoni, essere messi in punizione dietro alla lavagna, quel tempo è fortunatamente superato

Anche se oggi a dire il vero si è passati all’estremo opposto dove anche solo rimproverare uno studente può comportare dei guai per il docente. Una sentenza del Consiglio di Stato del 03-05-2019, n. 2859 affronta un caso di vent’anni or sono. Accaduto nel 1997

Fatto

Un docente 1997, in qualità di insegnante di sostegno si vedeva convalidato l’atto della sospensione cautelare fino alla conclusione del procedimento, per comportamenti contrari ai doveri imposti dall’ufficio ricoperto nei confronti di due alunni, -OMISSIS- e -OMISSIS-. In particolare: i) nei confronti di -OMISSIS-, risulterebbe che lo stesso sia stata picchiato e sbattuto contro il muro per essersi rifiutato di avere eseguito un compito; ii) nei confronti di -OMISSIS-, risulterebbero episodi relativi a scambi di effusioni e a comportamenti consistente nel trascinamento dell’alunno “tirandolo per l’orecchio”. Successivamente il Consiglio di disciplina del personale docente della scuola, irrogava la sanzione della censura. Il Consiglio di Stato respingerà il ricorso del lavoratore.

Sulla ricostruzione documentale dell’Amministrazione basata su denunce e dichiarazioni

“(…)l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza e l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto i fatti contestati non sarebbero suffragati da idonei elementi di prova. Agli atti risulterebbero, invece, elementi in grado di dimostrare la ineccepibile carriera dell’appellante e la stima di cui egli godeva, come dimostrerebbero alcune lettere di apprezzamento per il suo operato che alcuni genitori hanno fatto pervenire presso l’istituzione scolastica.

Il motivo non è fondato.

Gli atti adottati dall’amministrazione si basano su una documentata ricostruzione di specifici comportamenti, sopra descritti, posti in essere dal docente nei confronti dei due alunni a lui affidati.

L’amministrazione si è basata su denunce e dichiarazioni rese da alcuni docenti che risultano idonee a giustificare l’atto in concreto adottato. Né tale materiale probatorio può essere reso non attendibile per la presenza delle dichiarazioni di apprezzamento per l’operato del docente da parte di alcuni genitori. Si tratta, infatti, di dichiarazioni singole che non si riferiscono in alcun modo ai fatti contestati.”

L’autonomia del procedimento disciplinare da quello penale

“Né ancora può avere rilevanza l’avvenuta archiviazione del procedimento penale in ragione della diversità dei presupposti, oggettivi e soggettivi, che connotano il procedimento penale e il procedimento amministrativo disciplinare.”

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