TFS da liquidare: ecco perchè non è possibile vedere l’ammontare in CU
A differenza dei dipendenti del settore privato, quelli del pubblico impiego non possono tenere sotto controllo l’ammontare del proprio TFS.
Buongiorno, nonostante il suggerimento del Vs consulente, non riesco a leggere nel punto 810 del CU degli anni scorsi il tfr maturato etc.
Forse è un adempimento che viene osservato dalle amministrazioni private e non dalle pubbliche?
Sarei grata se approfondiste la tematica.
Purtroppo, come in ogni altra cosa, anche nel reperimento del TFR le amministrazioni pubbliche in generale, e nel particolare il comparto scuola, si differenziano dalle amministrazioni private.
A causa del susseguirsi di diverse riforme al riguardo il calcolo del TFR, che nel settore pubblico viene chiamato TFS (trattamento di fine servizio), può diventare un affare davvero molto complicato.
A differenza del settore privato, dove il Trattamento di fine rapporto è rappresentato da un accantonamento di una quota di retribuzione utile annua (con rivalutazioni) a carico del lavoratore stesso che viene riportata mese per mese in busta paga e annualmente sulla Certificazione Unica (proprio per la sua natura di accantonamento il dipendente deve essere tenuto al corrente di quanto gli è stato trattenuto in azienda per la sua quota di TFR), nel settore privato il TFS è rappresentato da un’indennità, che può essere di buonuscita, di premio di servizio o di anzianità.
Il TFR è un salario differito accantonato interamente dal dipendente, mentre il TFS ha carattere previdenziale e prevede contributi distinti tra datore di lavoro e lavoratori, Per l’indennità di buonuscita la contribuzione versata all’INPS per avere la liquidazione a fine carriera grava per il 7,10% a carico del datore di lavoro e per il 2,50% a carico del lavoratore, per un totale del 9,60% da calcolarsi sull’80% di alcune voci retributive specificatamente indicate dalla legge.
Per la maggior parte dei dipendenti pubblici, compreso il personale del comparto scuola, il TFS viene erogato come indennità di buonuscita che è calcolata su 1/12 dell’80% della retribuzione spettante al momento della cessazione, su base annua e moltiplicata per gli anni di servizio maturati al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il TFS spetta soltanto ai dipendenti del settore pubblico assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 con esclusione sempre del personale cosiddetto “non contrattualizzato”. Agli assunti successivamente a tale data spetta il TFR che prevede un meccanismo di calcolo differente.
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