TFR/TFS. Circolare NoiPa: legittimo prelievo ritenuta del 2,50%: ultime notizie

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Con sentenza n. 244 del 28 ottobre 2014 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità della trattenuta per opera di previdenza del 2,50% sul TFS dei dipendenti pubblici e alla lamentata disparità di trattamento tra quelli assunti prima del 2001 (per i quali è stato ripristinato il TFS) e quelli assunti dopo il 2001 con disciplina TFR.

Con sentenza n. 244 del 28 ottobre 2014 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità della trattenuta per opera di previdenza del 2,50% sul TFS dei dipendenti pubblici e alla lamentata disparità di trattamento tra quelli assunti prima del 2001 (per i quali è stato ripristinato il TFS) e quelli assunti dopo il 2001 con disciplina TFR.

La Corte – afferma il MEF nel messaggio del 10 dicembre 2014 – ha inoltre stabilito che i processi pendenti possono essere dichiarati estinti dal legislatore, senza ledere il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Pertanto non sono accoglibili le richieste di cessazione e restituzione delle ritenute del 2,50% per TFS e TFR, sia per opera di previdenza che ai sensi dell'art. 1, c. 3, del succitato DPCM.

Il MEF spiega quindi nel dettaglio il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 244, del 28 ottobre 2014.

In particolare, la Corte Costituzionale ha ribadito che, per il personale delle pubbliche amministrazioni assunto a tempo indeterminato successivamente al 31 dicembre 2000 e per il personale assunto a tempo determinato successivamente al 30 maggio 2000 […] è stato disposto il passaggio al regime del trattamento di fine rapporto (TFR),

Ha così luogo un duplice regime: TFS, per i dipendenti assunti prima del 2001 e TFR per i dipendenti assunti a partire dall’1 gennaio di detto anno

Va ricordato che il D.P.C.M. 20/12/1999 ha sancito il passaggio per il personale contrattualizzato al regime di TFR assicurando l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali. Il vincolo dell’invarianza della retribuzione, ai sensi dell’art. 1 comma 3, è stato realizzato attraverso:
la soppressione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,50%, previsto dalle norme in materia di TFS, precedentemente posto a carico del dipendente;
la sterilizzazione di ogni effetto ai fini fiscali della eliminazione del contributo a carico del dipendente;
la riduzione della retribuzione lorda in misura pari all’ammontare del contributo soppresso, al fine di garantire l’invarianza della retribuzione netta;
il recupero “figurativo” in misura pari alla precedente riduzione (2,50%), al fine di garantire l’invarianza ai fini previdenziali ed ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Questo sta a significare che per evitare che l’effetto dell’abolizione del contributo a carico del lavoratore potesse creare un incremento della retribuzione netta percepita dai dipendenti soggetti a TFR rispetto a quella dei dipendenti in regime di TFS, in applicazione del succitato DPCM del 20 dicembre 1999, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso. Per tale motivo al dipendente risulta ininfluente l’effetto della soppressione del contributo. Tuttavia, dato che il prelievo contributivo del 2,50 % a carico del lavoratore in regime di TFR è abolito, il datore di lavoro deve versare all’Ente previdenziale a suo carico, il contributo previdenziale totale fissato nella misura del 9,60%.

Secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale non sussiste, in primo luogo, la denunciata duplice violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto il trattamento di fine servizio (TFS) è diverso e normalmente “migliore” rispetto al trattamento di fine rapporto (TFR) disciplinato dall’art. 2120 cod. civ. Il dipendente sottoposto al regime di TFS ha infatti diritto all’indennità di buonuscita (in conseguenza del ripristinato regime ex art. 37 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032), partecipando al suo finanziamento, con il contributo del 2,50% (sull’80% della sua retribuzione). Secondo la Corte Costituzionale, ciò non costituisce un’irragionevole disparità di trattamento rispetto al dipendente che ha diritto al trattamento di fine rapporto. Per altro verso, il fatto che alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni godano del trattamento di fine servizio (TFS) ed altri del trattamento di fine rapporto (TFR) è conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualità con la quale, con specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di intervenire.

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