TFR o TFS, cosa cambia con la quota 100? Anticipo sino a 30mila euro
Decreto pensione Dl 4/2019, oltre la quota 100 anche novità sulla buonuscita (TFR/TFS) per i dipendenti pubblici, con un anticipo di circa 30.000 euro.
Sono un DSGA della Scuola che vorrebbe aderire alla quota 100 con 64 anni di età e 41 anni e 10 mesi. In caso di adesione alla quota 100, il TFS quando verrà corrisposto?
Analizziamo cosa prevede il decreto in riferimento al TFR/TFS per i dipendenti pubblici.
Articolo 23 – Anticipo del TFS
Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell’indennità di fine servizio, i lavoratori pubblici, cui è
liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell’articolo 14,
conseguono il riconoscimento dell’indennità di fine servizio
comunque denominata al momento in cui tale diritto
maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico.
TFR/TFS nel DL 4/2009
Con l’ingresso del nuovo Dl 4/2019 all’articolo 23 e 24, i dipendenti pubblici potranno farsi anticipare sino a 30mila euro della buonuscita a condizioni favorevoli da parte degli istituti di credito. Inoltre, potranno ottenere una detassazione sino al 7,5% per un valore massimo anticipato di 30mila euro.
La misura predisposta dal Governo cerca di contenere gli effetti negativi dello slittamento della percezione del TFR/TFS per moltissimi dipendenti pubblici. La stima prevede una platea nel triennio di sperimentazione “quota 100” di circa:
- 66mila statali per il 2018;
- di 158mila nel 2019;
- 118mila nel 2020;
- 115mila nel 2021.
Pagamento TFR/TFS dipendenti pubblici
Per i dipendenti pubblici i nuovi termini di pagamento e liquidazione TFR, variano in base alle cause di cessazione del rapporto di lavoro.
Dal 1° gennaio 2014, infatti, sono entrate in vigore le nuove regole per l’erogazione del TFR che portano la prima rata da 6 mesi a 2 anni dalla cessazione del servizio. Inoltre, il TFR sarà pagato a rate:
- la prima rata del TFR per importi fino a 50mila euro;
- la seconda rata per importi eccedenti i 50 mila euro e fino a 100mila euro;
- la terza rata per gli importi eccedenti i 100 mila euro.In base alle ultime disposizioni normative, l’erogazione avviene con le seguenti tempistiche:
- entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso;
- non prima di un anno, se la cessazione del contratto a tempo indeterminato avviene per pensionamento e raggiungimento dei requisiti di servizio o per età;
- non prima di 24 mesi, se la cessazione avviene per dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento o destituzione dall’impiego.
Per i dipendenti pubblici il pagamento del TFR, può slittare anche dopo i due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Corsi
Agenda SUD: Dalle risorse finanziarie ai casi pratici. Il Webinar
Docenti di sostegno neoassunti GPS: devono superare una prova finale. Il corso di formazione a soli 59 EURO
Orizzonte Scuola PLUS
“La Dirigenza scolastica”: tutti gli adempimenti di fine anno scolastico, con circolari da scaricare
OrizzonteScuola PLUS si potenzia, nasce “Gestire la scuola”: uno strumento più ampio per Dirigenti, staff, segreterie e DSGA
Invia il tuo quesito a [email protected]
I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all'originalità del quesito rispetto alle risposte già inserite in archivio.