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TFR o TFS, cosa cambia con la quota 100? Anticipo sino a 30mila euro

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Quota 100 e TFR

Decreto pensione Dl 4/2019, oltre la quota 100 anche novità sulla buonuscita (TFR/TFS) per i dipendenti pubblici, con un anticipo di circa 30.000 euro.

Sono un DSGA della Scuola che vorrebbe aderire alla quota 100 con 64 anni di età  e 41 anni e 10 mesi. In caso di adesione alla quota 100, il TFS quando  verrà corrisposto?

Analizziamo cosa prevede il decreto in riferimento al TFR/TFS per i dipendenti pubblici.

Articolo 23 – Anticipo del TFS

Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell’indennità di fine servizio, i lavoratori pubblici, cui è
liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell’articolo 14,
conseguono il riconoscimento dell’indennità di fine servizio
comunque denominata al momento in cui tale diritto
maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico.

TFR/TFS nel  DL 4/2009

Con l’ingresso del nuovo Dl 4/2019 all’articolo 23 e 24, i dipendenti pubblici potranno farsi anticipare sino a 30mila euro della buonuscita a condizioni favorevoli da parte degli istituti di credito. Inoltre, potranno ottenere una detassazione sino al 7,5% per un valore massimo anticipato di 30mila euro.

La misura predisposta dal Governo cerca di contenere gli effetti negativi dello slittamento della percezione del TFR/TFS per moltissimi dipendenti pubblici.  La stima prevede una platea nel triennio di sperimentazione “quota 100” di circa:

  • 66mila statali per il 2018;
  • di 158mila nel 2019;
  • 118mila nel 2020;
  • 115mila nel 2021.

Pagamento TFR/TFS dipendenti pubblici

Per i dipendenti pubblici i nuovi termini di pagamento e liquidazione TFR, variano in base alle cause di cessazione del rapporto di lavoro.

Dal 1° gennaio 2014, infatti, sono entrate in vigore le nuove regole per l’erogazione del TFR che portano la prima rata da 6 mesi a 2 anni dalla cessazione del servizio. Inoltre, il TFR sarà pagato a rate:

  • la prima rata del TFR per importi fino a 50mila euro;
  • la seconda rata per importi eccedenti i 50 mila euro e fino a 100mila euro;
  • la terza rata per gli importi eccedenti i 100 mila euro.In base alle ultime disposizioni normative, l’erogazione avviene con le seguenti tempistiche:
  • entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso;
  • non prima di un anno, se la cessazione del contratto a tempo indeterminato avviene per pensionamento e raggiungimento dei requisiti di servizio o per età;
  • non prima di 24 mesi, se la cessazione avviene per dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento o destituzione dall’impiego.

Per i dipendenti pubblici il pagamento del TFR, può slittare anche dopo i due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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