TFR – Non è dovuta la trattenuta del 2,50% sullo stipendio del personale docente e Ata in servizio a tempo determinato e indeterminato dal 01.01.2001

Di Lalla
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Snals Treviso – Con la legge n. 228 del 24.12.2012 è tornato ad essere legittimo il prelievo del 2,5% sull’80% dello stipendio del personale Docente e ATA in servizio a tempo indeterminato alla data del 31.12.2000, in quanto detto personale è stato restituito al precedente regime di TFS con i conseguenti vantaggi economici sulla buonuscita.

Snals Treviso – Con la legge n. 228 del 24.12.2012 è tornato ad essere legittimo il prelievo del 2,5% sull’80% dello stipendio del personale Docente e ATA in servizio a tempo indeterminato alla data del 31.12.2000, in quanto detto personale è stato restituito al precedente regime di TFS con i conseguenti vantaggi economici sulla buonuscita.

Invece, continua ad essere illegittimo il prelievo del 2,5% sull’80% dello stipendio del personale Docente e ATA in servizio a tempo determinato o indeterminato con decorrenza successiva alla data del 31.12.2000, in quanto detto personale continua ad essere in regime di TFR.

L’Amministrazione, dunque, deve interrompere la trattenuta e restituire le somme decurtate illegittimamente al personale Docente e ATA, ma considerata la situazione contingente (crisi economica) difficilmente lo farà spontaneamente.

Ciò detto e considerato, il personale Docente e ATA assunto dopo il 31 dicembre 2000 con contratto a tempo determinato e indeterminato, in quanto assoggettato sin dall’inizio del rapporto di lavoro al regime di TFR, può chiedere l’annullamento della trattenuta del 2,5% sull’80% dello stipendio e la restituzione di quanto trattenuto ingiustamente dall’Amministrazione.

Il Segretario provinciale SNALS di Treviso

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