TFR, la Consulta deciderà sulla trattenuta del 2,5% per più di 600 mila dipendenti pubblici‎: la metà sono docenti e Ata

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Anief – Rimane in vita l’ingiustizia della trattenuta del 2,5% dello stipendio dei lavoratori pubblici. La norma, oggetto di scrutinio della Consulta, riprende il contratto collettivo nazionale del 30 luglio 1999, firmato da CGIL, CISL, UIL, ma che per il tribunale di Perugia con ordinanza n. 125 del 6 aprile 2017 discriminerebbe i lavoratori pubblici in base all’anno di assunzione e quelli pubblici da quelli privati in regime di fine rapporto, in base alla trattenuta del 2,5% operata dallo Stato e versata all’INPS ma non prevista dall’art. 2120 del Codice civile.

La vicenda si apre con la legge 122/2010, attraverso la quale dispone che dal 1° gennaio 2011 il passaggio a regime di TFR di tutto il personale dello Stato in regime di TFS, ovvero assunto prima del 2000. Diverse ordinanze sollevate su ricorsi provenienti da giudici arrivano alla Consulta che decreta con la sentenza n. 223/12 come illegittima la trattenuta del 2,5% nel nuovo regime di TFR. Con la legge 228/12 si ‎corre ai ripari e si dispone il reintegro del regime di TFS per il suddetto personale, onde evitare di restituire la trattenuta del 2,5% operata, salvo entro un anno disporre la liquidazione della differenza tra TFS e TFR al personale andato in pensione. Sono passati cinque anni, ma il decreto non è mai uscito, ragion per cui Anief consiglia a chi è andato in pensione di presentare un decreto ingiuntivo e a chi è in servizio di inviare una diffida per interrompere i termini di prescrizione.

Pertanto, Anief mette il modello di diffida a disposizione anche dei suoi associati assunti in regime di TFR, per interrompere la stessa trattenuta come risultante dai cedolini e cessata ai sensi del Codice civile. Ecco che un anno dopo, nella primavera del 2013, dopo il deposito delle prime cause vittoriose in tribunale, dopo tredici anni, cambia la motivazione della trattenuta nei cedolini dei neoassunti post 2000: non più per il 2,5% TFR ma per rivalsa dello Stato di cui all’art. 1, comma 3 del DPCM 20 dicembre 1999 che recepisce un accordo sindacale a svantaggio dei lavoratori pubblici assunti dopo il 2000 e per di più trattati sfavorevolmente rispetto a quelli del settore privato, nonostante al comma 1 del suddetto decreto sia abrogata esplicitamente‎ la trattenuta. Nel frattempo, la Consulta si pronuncia una seconda volta con sentenza n. 244/14, dichiarando legittima la trattenuta del 2,5% in regime di TFS proprio perché diverso dal regime di TFR dove non esiste ai sensi del codice civile richiamato.

I ricorsi nel frattempo giungono in Cassazione che ora dovrà attendere la pronuncia della Consulta: o è illegittima la trattenuta a titolo di rivalsa del 2,5% per i lavoratori assunti nello Stato dopo il 2000, oppure è illegittimo il passaggio di soli tali lavoratori a regime di TFR. In attesa della risposta sull’illegittimità della legge 448/98, del DPCM e del CCNQ, ANIEF consiglia a tutto il personale dello Stato in regime di TFR precario e di ruolo di inviare la diffida per interrompere il termine di prescrizione. In caso di pronuncia favorevole del giudice delle leggi, infatti, oltre ad ottenere con il ricorso l’interruzione della trattenuta, sarà possibile recuperare quanto indebitamente trattenuto nei cinque anni precedenti alla diffida o al ricorso stesso.

Coloro che potrebbero chiedere l’interruzione della trattenuta sono oltre 600 mila lavoratori, ma sono più di un milione i contratti a tempo determinato negli ultimi diciassette anni, oggetto di liquidazione del TFR‎, al netto della prescrizione quinquennale.

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