TFA specializzazione Sostegno: manca la graduatoria nazionale. Consiglio di Stato censura bando Miur

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Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 1292/2018 pubblicata in data 21/03/2018, ha accolto l’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso patrocinato dagli Avv.ti Egidio Lizza, Luigi Serino e Marco Lo Giudice, in favore dei ricorrenti che avevano lamentato il mancato accesso al TFA Sostegno per la scuola primaria presso l’Università di Palermo, sebbene ritenuti idonei, a causa della mancata predisposizione, da parte del MIUR, di una graduatoria unica nazionale.

Il supremo organo della giustizia amministrativa ha infatti rilevato quanto segue:

considerato che l’omessa predisposizione di una graduatoria unica nazionale pare, allo stato, collidere con i principi di buon andamento e di parità di trattamento fra quanti ambiscono all’insegnamento di sostegno senza che abbia rilievo preclusivo il numero dei posti disponibili presso ciascun singolo ateneo; ritenuto che il d.m. 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno”, richiama il d.m. 10 settembre 2010 n. 249 limitatamente alla programmazione regionale degli organici del personale docente e del fabbisogno specifico di personale specializzato per il sostegno didattico, senza affatto prescrivere una riserva di posti ai corsi su base regionale presso il singolo ateneo; considerato infine il grave pregiudizio conseguente all’esecuzione degli atti impugnati per i ricorrenti, i quali si vedono precludere l’accesso al corso propedeutico per l’esercizio dell’attività professionale. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta Accoglie l’appello (Ricorso numero: 1104/2018) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado

Parti ricorrenti avevano lamentato, infatti, di non essersi potute immatricolare presso l’Ateneo di Palermo né presso altri Atenei, nonostante avessero un punteggio valido ai fini dell’immatricolazione. Ciò in quanto l’ammissione ai corsi per il t.f.a. sostegno era avvenuta sulla base di diverse graduatorie formate da ogni singolo Ateneo e per tali ragioni i ricorrenti avevano rilevato che non solo presso altri atenei erano stati immatricolati soggetti con punteggi inferiori, ma anche che presso altri atenei non erano stati coperti tutti quanti i posti messi a disposizione dal Ministero ai sensi della Tabella A allegata al DM 141/2017 poi rettificata dal DM 226/2017.

In buona sostanza i ricorrenti impugnavano la graduatoria definitiva pubblicata dall’Università di Palermo e i Decreti Ministeriali presupposti nella parte in cui non prevedevano un’unica graduatoria su tutto il territorio nazionale, per violazione del generale principio meritocratico che sta alla base di tutte le selezioni per pubblico concorso e, quindi per violazione dell’art. 97 cost. sul buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione; dell’art. 33 Cost., dell’art. 34 Cost.; del principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost..

Ad avviso dei ricorrenti, impedire ad un aspirante docente di accedere a tale percorso formativo soltanto perché aveva partecipato alle selezioni in una Università piuttosto che in un’altra appariva palesemente discriminatorio e non conforme alla Costituzione ed alla CEDU. La Corte Costituzionale sul punto precisa che: “Il diritto allo studio comporta non solo il diritto di tutti di accedere gratuitamente alla istruzione inferiore, ma altresì quello – in un sistema in cui “la scuola è aperta a tutti” (art. 34, primo comma, della Costituzione) – di accedere, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai “gradi più alti degli studi” (art. 34, terzo comma): espressione, quest’ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni livello e ogni ambito di formazione previsti dall’ordinamento. Il legislatore, se può regolare l’accesso agli studi, anche orientandolo e variamente incentivandolo o limitandolo in relazione a requisiti di capacità e di merito, sempre in condizioni di eguaglianza, e anche in vista di obiettivi di utilità sociale, non può, invece, puramente e semplicemente impedire tale accesso sulla base di situazioni degli aspiranti che – come il possesso di precedenti titoli di studio o professionali – non siano in alcun modo riconducibili a requisiti negativi di capacità o di merito. A tale diritto si ricollega altresì quello di aspirare a svolgere, sulla base del possesso di requisiti di idoneità, qualsiasi lavoro o professione, in un sistema che non solo assicuri la “tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” (art. 35, primo comma, della Costituzione), ma consenta a tutti i cittadini di svolgere, appunto “secondo le proprie possibilità e la propria scelta”, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, secondo comma, della Costituzione): ciò che a sua volta comporta, quando l’accesso alla professione sia condizionato al superamento di un curriculum formativo, il diritto di accedere a quest’ultimo in condizioni di eguaglianza. Il diritto di studiare, nelle strutture a ciò deputate, al fine di acquisire o di arricchire competenze anche in funzione di una mobilità sociale e professionale, è d’altra parte strumento essenziale perché sia assicurata a ciascuno, in una società aperta, la possibilità di sviluppare la propria personalità, secondo i principi espressi negli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione” (C. Cost., 29 maggio 2002, n. 219).

Pertanto il comportamento del MIUR è stato censurato, non tenendo conto che, così facendo, si sarebbe verificato ciò che la Corte Costituzionale nega essere conforme a Costituzione giacché “quando l’accesso alla professione sia condizionato al superamento di un curriculum formativo”, deve consentirsi “il diritto di accedere a quest’ultimo in condizioni di eguaglianza”.

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