TFA speciali: anteprima bozza decreto. Esclusi docenti di ruolo scuole statali, ma non paritarie. Previsto il tirocinio?

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Lalla – I punti fondamentali del decreto che istituisce i Percorsi Abilitanti speciali finalizzati all’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento per docenti che sono in possesso dei requisiti di servizio richiesti. Partecipazione ai corsi, domande di ammissione e modalità di svolgimento gli argomenti sui quali è ancora possibile intervenire. Segnaliamo in particolare due possibili errori: uno nei requisiti di accesso per la scuola secondaria, perchè dalla formulazione il servizio sembrerebbe essere inteso come specifico per le 3 annualità e uno sulla possibilità di includere il tirocinio tra le attività del percorso.

Lalla – I punti fondamentali del decreto che istituisce i Percorsi Abilitanti speciali finalizzati all’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento per docenti che sono in possesso dei requisiti di servizio richiesti. Partecipazione ai corsi, domande di ammissione e modalità di svolgimento gli argomenti sui quali è ancora possibile intervenire. Segnaliamo in particolare due possibili errori: uno nei requisiti di accesso per la scuola secondaria, perchè dalla formulazione il servizio sembrerebbe essere inteso come specifico per le 3 annualità e uno sulla possibilità di includere il tirocinio tra le attività del percorso.

Ricordiamo che quella proposta è la bozza presentata ieri dall’Amministrazione alle Organizzazioni sindacali; entro la giornata di oggi le stesse possono inviare eventuali osservazioni/modifiche. Nella giornata di domani o al massimo martedì 9 il testo dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Requisiti di accesso

3 anni di servizio svolti tra l’a.s. 1999/2000 e il 2011/12, con il prescritto titolo di studio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo scolastico a decorrere dall’a.s. 2008/09

Scuola dell’infanzia

Insegnanti in possesso di diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo dichiarato equivalente nel Decreto ministeriale autorizzativo della sperimentazione, iniziati entro l’a.s. 1997/98 e conseguiti entro l’a.s. 2001/02, privi della specifica abilitazione all’insegnamento.

Scuola primaria

Insegnanti in possesso di diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo dichiarato equivalente nel Decreto ministeriale autorizzativo della sperimentazione, iniziati entro l’a.s. 1997/98 e conseguiti entro l’a.s. 2001/02, privi della specifica abilitazione all’insegnamento.

Scuola secondaria

Insegnanti in possesso dei titoli di studio previsti dal DM 30 gennaio 1998 n. 39 Tabella A, C) e D) e dal DM 09 febbraio 2005 n, 22 che danno accesso all’insegnamento per il quale si chiede l’ammissione al corso, privi della specifica abilitazione o idoneità e con un servizio di almeno tre anni scolastici prestati nella medesima classe di concorso per la quale si intende partecipare.

N.B. Tale formulazione potrebbe indurre a interpretazioni restrittive rispetto a quanto indicato nei paragrafi successivi, sulla possibilità di poter var valere il servizio specifico per la classe di concorso richiesta solo per un anno.

Valutazione del servizio

E’ valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto per la quale si intende partecipare, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11 comma 14 della legge 3 maggio 1999 n. 124.

Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

A tal fine è possibile optare tra più classi di concorso purchè almeno un anno scolastico sia stato prestato nella medesima classe di concorso.

E’ valido anche il servizio su sostegno, purchè la classe di concorso o la tipologia di posto richiesta sia riconducibile alla graduatoria che ha costituto titolo di accesso al servizio.

Per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e scuola primaria, gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, sia su posti normali che su posti di sostegno, si possono cumulare, perchè per ciascun anno scolastico il servizio sia stato prestato interamente sulla stessa tipologia di posto.

Limiti e incompatibilità

Sono esclusi i docenti che al momento della presentazione della domanda sono assunti a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale.

E’ consentita la partecipazione ad un solo corso. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso (o di posto) optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni con il TFA ordinario.

La frequenza dei Percorsi Abilitanti Speciali è incompatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici.

La domanda può essere inoltrata per una sola regione e per una sola tipologia di posto o classe di concorso. Per i docenti in servizio la domanda deve essere inoltrata esclusivamente nella regione di servizio, altrimenti il candidato deve dichiarare espressamente di garantire sia l’espletamento del servizio che la frequenza del corso.

Gli aspiranti non in servizio al momento di presentazione della domanda potranno scegliere la regione.

La domanda potrà essere inoltrata esclusivamente on line nel periodo temporale che verrà fissato dal Ministero con apposito decreto. La procedura di Registrazione a Istanze on line

Svolgimento dei corsi

I corsi, a cura delle Università e AFAM si svolgeranno in sede concordata nelle ore pomeridiane o nell’intera giornata del sabato. E’ possibile prevedere fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Il numero degli ammessi per ciascuna annualità

Il contingente dei posti e il numero massimo dei candidati è determinato da ciascun Ateneo o AFAM. L’ordine di priorità sarà stabilito dal Ministero con apposito provvedimento.

La frequenza dei corsi è obbligatoria. Consentito un massimo di assenze nella percentuale del 10% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sarà però recuperato on line, con attività predisposte dal titolare dell’insegnamento.

Non è previsto alcun esonero dal servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (da concedere anche in esubero rispetto al contingente provinciale).

Esame finale

Il corso si conclude con esame finale, avente valore di Esame di Stato. Coloro che superano l’esame conseguono l’abilitazione o idoneità all’insegnamento su posto o classe di concorso per il quale hanno partecipato. I docenti della scuola primaria conseguono, con il superamento dello specifico esame finale, anche l’idoneità all’insegnamento della lingua inglese.

Tirocinio (?)

Il decreto presenta un paragafo in cui si legge

"I Direttori Regionali, gli Atenei e le Istituzioni A.F.A.M. avranno cura di stipulare appositi accordi quadro che disciplinano aspetti particolari riguardanti sia lo svolgimento dei corsi, ed in particolare le attività di tirocinio nelle istituzioni scolastiche, sia la partecipazione a specifiche attività didattiche o tecnico pratiche, non presenti negli Atenei o nelle Istituzioni AFAM, da affidare ad esperti.

Le Organizzazioni sindacali devono inviare entro la giornata di oggi eventuali osservazioni/modifiche all’Amministrazione.

La bozza del decreto

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