TFA sostegno, no preselettiva per docenti con tre anni servizio specifico. Protestano gli altri candidati: supplenze sono fortuite, non c’è equa selezione

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Giungono in redazione numerose mail, perlopiù non firmate, di docenti che chiedono lo stralcio dell’emendamento del Decreto Scuola secondo il quale i docenti con tre anni di servizio specifico sul grado di sostegno richiesto accedono direttamente alla prova scritta nelle selezioni per il TFA sostegno V ciclo. 

Il Decreto Scuola è stato approvato in Senato e dal 3 giugno sarà in Aula alla Camera.

Questo il testo

“Ai fini dell’accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell’esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte

I candidati non in possesso del requisito ritengono che il testo sia illegittimo per i seguenti motivi

1) L’emendamento sostituisce arbitrariamente una conoscenza teorica
fondamentale – sinora determinante nell’ operare una prima selezione, al fine di scongiurare l’ingresso al corso di candidati non in possesso di tali necessari rudimenti teorici, con una competenza di tipo pratico, acquisita invece sul campo e che da sola non è in grado di dimostrare il possesso delle conoscenze teoriche da parte di un candidato, non ricomprendendole necessariamente, anzi tutt’altro.

Tutt’ al più, sebbene non giustificabile per una selezione per una scuola di
specializzazione il cui scopo è quello di formare chi è motivato ad apprendere – e non di stabilizzare chi ha maturato esperienza intenzionalmente o meno -, potrebbe risultare accettabile un abbuono ai candidati con servizio, esclusivamente della parte della prova orale finale, limitatamente al colloquio motivazionale.

2) L’emendamento è illegittimo, in quanto modifica il regolamento di
selezione successivamente all’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione entro i termini, da parte dei suddetti candidati, ignari di questa ipotesi – i quali hanno sottoscritto il regolamento attualmente in vigore e non affatto eventuali nuovi regolamenti – precludendo loro la possibilità di operare scelte diverse in merito ad una partecipazione alle selezioni.

3) L’emendamento è superfluo, in quanto ai candidati con almeno tre anni di esperienza è già riconosciuto un congruo punteggio di servizio valutabile ai fini della prova e che, sommato al punteggio della prova preselettiva abbuonata loro, inficerebbe irrinunciabilmente i meccanismi di una corretta competizione, a discapito dei candidati non provvisti di titoli di servizio.

4) L’emendamento è iniquo, in quanto riconosce un diritto che non può essere prodotto da una condizione – quale è quella dell’accettazione di un incarico di sostegno senza il possesso di titolo – che da sola non garantisce l’avvenuto espletamento dell’incarico nelle piene competenze, essendo una misura di “urgenza” straordinaria delle scuole, volta a sopperire la momentanea carenza di docenti provvisti di titolo.

5) L’emendamento inoltre invade i criteri, già ratificati dagli iscritti, di una
selezione pubblica operata ai fini dell’ingresso ad un corso di formazione rivolto a qualsiasi candidato che, in possesso dei titoli culturali richiesti, sia motivato e interessato alla materia, a prescindere da una eventuale esperienza maturata, favorendo invece chi potrebbe esserne interessato ora, semplicemente per trarre vantaggio professionale.

6) Altresì, l’emendamento lede il diritto ad una equa concorrenza dei candidati che, al fine di non risultare non adeguati, hanno rinunciato ad accettare incarichi su sostegno prima di conseguire la specializzazione, a vantaggio dei supplenti che hanno accettato l’incarico senza titolo, maturando poi una esperienza sul campo del tutto“fortuita”, in quanto non necessariamente dettata da un interesse iniziale verso la materia e non essendo possibile indicarne espressa preferenza prima delle
convocazioni.

7) L’emendamento è irrispettoso verso i candidati già iscritti alle selezioni, in quanto sminuisce la puntuale ottemperanza degli stessi nell’aver espletato le procedure di iscrizione e pagamento entro i termini di iscrizione, rendendola vana a vantaggio di chi ha potuto maturare una visione più aggiornata della situazione.

8) Non per ultimo, l’emendamento di fatto non fa che implementare un
paradossale meccanismo secondo cui nel percorso di formazione di personale specializzato -destinato a scongiurare il protrarsi del conferimento di incarichi di sostegno a personale non in possesso delle dovute competenze – si favorisce proprio l’ingresso di detta categoria, non inizialmente intenzionata a concorrere prima dell’ odierna opportunità professionale, nei percorsi invece rivolti a chi desiderava già
formarsi.

Si aggiunga  inoltre – comunicano gli interessanti – che i candidati ad oggi già iscritti, stanno tuttora subendo un ulteriore svantaggio causato dalla riapertura dei termini di iscrizione da parte di alcune Università, a causa del rimando delle date di selezione nazionali.

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