TFA Sostegno V ciclo, cambia la selezione: docenti con tre anni di servizio specifico accedono direttamente alla prova scritta

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TFA sostegno V ciclo: ancora aperte le iscrizioni alle selezioni, che si terranno dal 22 settembre. 

Probabilmente le Università in cui le iscrizioni sono state già chiuse potrebbero decidere di riaprirle in conseguenza di una modifica ai requisiti, prevista dal Decreto Scuola 22/20 approvato già in Senato e che sarà in discussione in Aula alla Camera dal 3 giugno.

Nel testo è stata approvata questa modifica

“08. Ai fini dell’accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell’esperienza specifica maturata,
a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti
hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte »;

Servizio nei dieci anni precedenti

Non è specificato, ma i dieci anni precedenti potrebbero essere compresi tra l’anno scolastico 2009/10 e il 2019/20.

Specifico posto di sostegno

Se si richiede di accedere alla selezione per la scuola secondaria di II grado, i tre anni di servizio su sostegno – anche da mad – dovranno essere stati svolti nella scuola secondaria di II grado.

Secondo un’interpretazione che circola in queste ore nel web la parola “grado” escluderebbe da tale norma la scuola di infanzia e primaria. Dissentiamo da tale valutazione, ritenendo che l’espressione sia estensiva.

Cosa si intende per annualità di servizio 

Servizio prestato per almeno 180 giorni nell’anno scolastico o, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale 
Non ha dunque importanza che la supplenza sia stata al 31 agosto, 30 giugno o temporanea. L’importante è aver raggiunto, per l’anno scolastico considerato, i 180 giorni di servizio o un servizio continuativo almeno dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini.

Quale punteggio per una prova non svolta

La graduatoria finale per l’accesso ai posti banditi nella singola Università è determinata da
  • punteggio prova preselettiva
  • punteggio prova scritta (da superare con almeno 21/30)
  • punteggio prova orale (da superare con almeno 21/30)

Quale punteggio sarà attribuito ai docenti che potranno usufruire dell’agevolazione di non svolgere la preselettiva?

Al momento l’unica normativa esistente riguarda i candidati con disabilità uguale o superiore all’80%, i quali sono ammessi in soprannumero a partecipare alle successive prove scritte di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), del DM 30 settembre 2011.

Ai fini della formazione della graduatoria finale e per non creare pregiudizio, ai disabili gravi esonerati dalla partecipazione alla prova preselettiva può essere assegnato il massimo punteggio. Nota Miur del 10 aprile 2019

Tuttavia, non sappiamo ancora se tale principio potrà essere valido anche in questo caso, sia perché il numero dei concorrenti è decisamente maggiore, sia perché i docenti con tre anni di servizio usufruiscono di un punteggio specifico nella valutazione dei titoli.

Va però detto che la valutazione dei titoli di cui all’articolo 6, comma 8 del DM  30 settembre 2011 è demandata alle autonome scelte delle sedi universitarie, per cui sicuramente bisognerà trovare un equilibrio tra le possibilità dei candidati di accedere al percorso.

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