TFA secondo ciclo prova scitta: ricorso accolto per vizi di difetto e violazione principi anonimato

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Con la sentenza 673 del 30 dicembre 2014 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia ha accolto il ricorso di una partecipante alle prove di accesso al TFA.

Con la sentenza 673 del 30 dicembre 2014 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia ha accolto il ricorso di una partecipante alle prove di accesso al TFA.

Il  TAR di Catania aveva  accolto  il ricorso per l’annullamento del verbale di correzione e valutazione delle prove scritte per la classe di concorso A037 nella parte in cui la ricorrente veniva esclusa dall’accesso alla  prova orale. 

I Fatti

La ricorrente all’esito negativo della prova scritta ha impugnato il verbale di correzione e valutazione della prova e riscontrando vizi di difetto di motivazione e violazione dei principi di anonimato delle prove ed ha presentato ricorso al Tar che lo ha accolto condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali. Le sentenza però è stata impugnata dall’Università di Messina che riteneva l’appello infondato.

Il Cdga premette che il rispetto dei procedimenti deve essere rispettato soprattutto nelle norme volte a garantire la trasparenza e l’anonimato anche tenendo conto dell’ampia discrezionalità lasciata alle commissioni giudicatrici. I giudizi numerici, che possono essere criticati, devono, quindi, essere valutati singolarmente con una motivazione valida.




Il Tar ha rilevato che i singoli verbali della prova in oggetto non erano stati redatti per le singole sedute ma erano stati prodotti semplici appunti neanche sottoscritti dal segretario, rimasti a disposizione del presidente della commissione e poi, solo in un secondo tempo, acquisiti dall’Amministrazione. La difesa dell’Amministrazione contesta il fatto che la procedura non sia stata eseguita in maniera corretta ma contesta anche il fatto che sia stato compromesso l’anonimato della candidata. Ma soltanto il fatto che il presidente della commissione abbia trattenuto gli appunti delle sedute precedenti evidenzia la compromissione della garanzia dell’anonimato dei concorrenti non riuscendo a dare nessuna certezza su come e quando i verbali siano stati effettivamente redatti.

Anche alla luce dei motivi addotti non si riesce a comprendere perché la commissione abbia deciso di seguire un iter così singolare che si discosta ampiamente dalle disposizioni di legge. Proprio per queste motivazioni l’appello dell’Universita di Messina è ritenuto infondato e quindi è stato respinto.

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