TFA: perchè non è corretto bandirlo solo per classi di concorso esaurite. Il parere del dott. Bruschi

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Il Sottosegretario Faraone anticipa la volontà politica di bandire il TFA III ciclo solo per le classi di concorso esaurite. Una scelta che, se confermata, non mancherebbe di essere foriera di conseguenze per l'attribuzione delle supplenze e la partecipazione ai prossimi concorsi. Con una riforma sul nuovo reclutamento ancora in alto mare.

Il Sottosegretario Faraone anticipa la volontà politica di bandire il TFA III ciclo solo per le classi di concorso esaurite. Una scelta che, se confermata, non mancherebbe di essere foriera di conseguenze per l'attribuzione delle supplenze e la partecipazione ai prossimi concorsi. Con una riforma sul nuovo reclutamento ancora in alto mare.

Il dott. Bruschi, ispettore del Miur, interviene in merito

"Tutta la normativa, ivi compresa la 107/2015, è retta dal principio della regolamentazione della professione e dell'abilitazione. Il che implica aprire procedure di abilitazione sulla base del fabbisogno complessivo del sistema, come normato dal DM 249/2010, che dispone di tenere conto del turn over, delle supplenze "lunghe" coperte da personale non abilitato, le cui graduatorie, per di più, sono state mandate ad esaurimento; nonché del fatto che l'abilitazione è criterio fondamentale per l'ottenimento della parità scolastica, non solo, ma per avere un contratto di assunzione a tempo indeterminato…

A parte le classi ad esaurimento, le altre CDC (a quadro normativo immutato) avrebbero la necessità, tutte, di contingenti sia pure minimi di personale in abilitazione, per coprire l'intero fabbisogno e anche al fine di non precludere l'accesso alla professione a generazioni di laureati: che poi debbano essere pochi e selezionati, ci mancherebbe; ma non "troppo pochi", né troppi, né tanto meno "nessuno".

Ovviamente, l'alternativa esiste. Ed è quella di deregolamentare la professione, tornando al titolo di studio come condizione sufficiente per insegnare. Il che implica mutare sistematicamente tutte le norme in vigore: concorso aperto a tutti; riapertura della terza fascia delle GI, possibilità per le paritarie di assumere i soli laureati anche a tempo indeterminato; comunicazione all'UE dell'avvenuta deregolamentazione. "

Inoltre viene ripubblicato un post "datato" 2015, ma ancora attuale

"21 giugno 2015 "Parliamo di abilitazione. La prima considerazione che faccio è che, per costume, cerco di difendere i diritti di chi è fuori dal sistema e vuole entrarci "virtuosamente", dalla porta principale. Trattasi di minoranza per lo più negletta. Ma il suo rispetto ha molto a che fare con la "qualità" della "macchina pubblica", che vede la continuità e la certezza delle procedure come uno degli indicatori positivi essenziali.(…)

Detto questo, la 107/2015 fissa due principi "virtuosi". Il primo principio è scolpito dal comma 109, in base al quale la partecipazione ai concorsi, da bandirsi con cadenza triennale, è limitata ai soli aspiranti in possesso del titolo di abilitazione. Ciò rappresenta la "norma" per ciò che concerne il reclutamento di personale docente nella maggioranza dei paesi europei/OCSE: al di là dei sistemi adottati, "aperti", "concorsuali" o a "liste di candidati" (…). Aggiungo che, a livello comunitario, si sta ragionando su uno "spazio europeo delle qualifiche", ai fini di una più agevole mobilità, e che il modello TFA è guardato con grande interesse.

Il secondo principio è derivato dal comma 107, in base al quale "a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione".

In sostanza, si rafforza lo status della docenza quale "professione regolamentata", ai sensi della direttiva 36/2005/CE; si mette in norma una previsione già presente nel 249/210 e successive modificazioni; si introduce un elemento qualitativo, già presente in altri sistemi scolastici, prendendo atto dell'insufficienza del solo titolo di laurea ad assolvere ai compiti connessi alla professione. Ora, i due principi richiedono, per non restare lettera morta e per non incappare in un evidentissimo profilo di illegittimità, la regolarità delle procedure di abilitazione.

Lo Stato NON può subordinare l'accesso alla professione al conseguimento di un titolo, se non garantisce con scadenze precise e ineludibili la possibilità di ottenerlo per tutti coloro i quali ne hanno i requisiti. Tradotto in pratica, i percorsi di abilitazione a legislazione vigente vanno tassativamente banditi. Quando parlo di "a legislazione vigente", significa che il legislatore può cambiarli come e quando vuole, ma non può sospendere l'attuale in attesa del "futuribile", perché il diritto guarda all'hic et nunc. Aggiungo che, paradossalmente, si creerebbe una situazione di discriminazione "al contrario", che privilegerebbe i cittadini UE in possesso di abilitazioni conseguite all'estero.

Ciò vale, a maggior ragione, in presenza della "delega legislativa" (comma 181, lettera b). punti 1) e successivi) al coordinamento di formazione iniziale e reclutamento. (…) Ammesso e non concesso che veda la luce, poniamo, a gennaio 2017, non potrebbe che entrare in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, immettendo in formazione e in primo anno di contratto triennale i corsisti sulla base dei posti vacanti e disponibili di quell'anno. Questo per il motivo che le graduatorie di merito concorsuale copriranno gli anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Se (perlomeno) sino all'anno 2018/2019 compreso non ci saranno percorsi di abilitazione banditi annualmente, ciò significherebbe:

a) precludere la possibilità di inserimento nelle graduatorie di istituto all'atto dell'aggiornamento triennale nel 2016/2017 (vado in ordine di "gravità") a tutti i laureati/diplomati accademici degli anni accademici 2014/15 e 2015/16; a tutti i "congelati" o "plurivincitori" di procedure TFA I e II ciclo; a tutti i laureati/diplomati accademici in possesso di titolo di studio valido, che per qualsivoglia motivo non hanno ritenuto/potuto partecipare alle precedenti procedure, o a chi già abilitato voglia prendersi altre abilitazioni;
b) precludere, a quelle stesse persone e, in più, ai laureati/diplomati accademici negli ulteriori anni 2016/17, 2017/2018, 2018/2019, la possibilità di inserirsi nelle graduatorie di istituto attraverso le finestre;
c) precludere a tutti i soggetti di cui alle lettere a) e b) la possibilità di ottenere contratti a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche paritarie e di "muoversi professionalmente" all'estero".

Concorso scuola docenti. Faraone: nessun rinvio, bando entro 15 giorni. TFA solo per classi esaurite. ANP, vogliamo docenti migliori

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