TFA II ciclo: chiarimenti Miur su idonei, sovrannumero, diritto allo studio, PAS

Di Lalla
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Con nota del 29 dicembre 2014 il Miur chiarisce alcuni aspetti della procedura del TFA. La redistribuzione degli idonei non ammessi, i permessi per diritto allo studio, l'iscrizione con riserva per chi accede attraverso ricorso, la possibilità di iscriversi per la stessa classe di concorso per cui si è già abilitati.

Con nota del 29 dicembre 2014 il Miur chiarisce alcuni aspetti della procedura del TFA. La redistribuzione degli idonei non ammessi, i permessi per diritto allo studio, l'iscrizione con riserva per chi accede attraverso ricorso, la possibilità di iscriversi per la stessa classe di concorso per cui si è già abilitati.

Idonei non ammessi

Il Miur richiama le Istituzioni accademiche sulla necessità di inserire i dati relativi ai risultati delle procedure di selezione sulla piattaforma Cineca. Risulta infatti impossibile, qualora non si disponga di una completa e
corretta Banca dati, attivare le procedure di eventuale recupero degli idonei non ammessi in presenza di posti disponibili, secondo le modalità indicate dal DM 698/14.

Procedure di iscrizione

Opzione di scelta per chi ha vinto selezione per più classi di concorso. Alcuni candidati hanno partecipato alle selezioni per più di una classe di concorso. Ne consegue che i candidati, se risultati vincitori in più di una graduatoria, devono optare per una sola di esse, conservando il diritto alla partecipazione a percorsi di abilitazione successivi per le classi cui rinunciano. Il diritto di opzione va garantito, anche nel caso in cui le procedure si siano espletate in Istituzioni accademiche diverse.

Aumento contingente. Nell' ipotesi in cui in una regione vi siano, nel novero dei posti banditi dalle Istituzioni accademiche, candidati provenienti da regioni che non hanno attivato le procedure di selezione, le istituzioni accademiche della regione di destinazione sono autorizzate a implementare il contingente loro assegnato per un numero pari di posizioni. Si ricorda che i candidati provenienti da altre regioni vanno infatti inseriti nella graduatoria della regione di destinazione senza creare graduatorie distinte.

Recupero posti. Per quanto concerne le procedure di recupero su posti che siano rimasti ulteriormente disponibili, la prima operazione è la redistribuzione dei candidati attraverso la compensazione tra i posti delle istituzioni accademiche della stessa regione, nel caso in cui in una istituzione residuino posti e in un’altra siano presenti candidati idonei in assenza di posti disponibili. Tale compito spetta agli USR.

II e III scelta. L’operazione di riassegnazione degli idonei sulla base delle II e III opzioni, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti nelle sedi, è possibile solo al completamento delle procedure in tutte le Regioni, fatta salva specifica autorizzazione da parte del Miur a seguito della chiusura delle procedure relative a singole classi di concorso.

Ritardi nelle selezioni. Al fine di garantire la completa redistribuzione degli idonei, sempre nei limiti citati e senza pregiudicare l’inizio dei corsi nelle regioni già pronte ad attivare i percorsi, (stante i ritardi di alcune situazioni, che hanno procrastinato la conclusione delle selezioni oltre il mese di gennaio), le Istituzioni accademiche possono avviare i percorsi e predisporre forme di recupero dei crediti eventualmente già erogati, destinati ai candidati che in un secondo momento si immatricoleranno usufruendo delle loro II e III scelte.

Candidati ammessi con riserva

I candidati ammessi alla prova scritta con riserva su ordinanza cautelare del TAR, superate le varie prove, sono collocati in graduatoria con il punteggio ottenuto dalla somma dei voti conseguiti nel test preliminare, nelle prove scritte e orali e nella valutazione dei titoli. Qualora rientrino nei posti disponibili ovvero nei posti recuperati ad esito delle procedure di ridistribuzione sui posti vacanti, possono iscriversi ai relativi corsi. Nei casi limite in cui i candidati siano stati ammessi con riserva non effettuando una delle prove, il risultato conseguito nella predetta prova è valutato 0.

L’eventuale abilitazione si intende conseguita con riserva fino allo scioglimento della medesima con la sentenza definitiva di merito.

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Sovrannumerari

Possono iscriversi in soprannumero: congelati SSIS, COBASLID e BIFORDOC, candidati vincitori I ciclo che non si siano iscritti ai percorsi, che li abbiano sospesi per cause a loro non imputabili o coloro che abbiano optato per una delle classi di concorso cui avevano diritto, ad eccezione, in questo caso, di coloro i quali abbiano già conseguito una delle abilitazioni ricomprese negli ambiti disciplinari 1 (25/A e 28/A), 2 (29/A e 30/A), 3 (31/A e 32/A), 4 (43/A e 50/A) e 5 (45/A e 46/A con i rispettivi sottocodici) e abbiano titolo alla seconda, stante l’unificazione dei percorsi effettuata a partire dal presente II ciclo. Sono ammessi, altresì, gli idonei del primo ciclo. Si rimanda alle disposizioni del DM 312/2014.

Congelamento dell’iscrizione al TFA

Il percorso di TFA non prevede, in generale, la possibilità di congelamento. Eccezioni: oltre ai candidati vincitori di più procedure, la sospensione con iscrizione a un ciclo successivo è prevista, su richiesta, per i casi di maternità o per gravi e comprovati motivi di salute. In deroga a quanto previsto per i dottorati di ricerca, possono comunque congelare la partecipazione al TFA i candidati che abbiano vinto o stiano frequentando un dottorato presso una istituzione accademica all’estero o in partnerhip Italia-estero.

Sussiste poi il caso dei candidati che stanno concludendo il percorso di abilitazione nella classe di concorso 77/A attraverso i percorsi di nuovo ordinamento e contemporaneamente risultano aventi titolo alla frequenza di
altro percorso di TFA. In questo caso, possono congelare la frequenza del TFA II ciclo, risultando prioritaria la scelta a suo tempo effettuata sui percorsi “2+1” della classe di concorso 77/A.

Permessi 150 ore per il diritto allo studio

Il Miur invita espressamente i dirigenti degli USR a consentire la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (negata in alcune regioni), in considerazione del particolare impegno richiesto dal percorso di TFA.

Richieste di nulla osta in entrata e in uscita

Sono gli USR a valutare le richieste di nulla osta in entrata o in uscita per motivi sopraggiunti (debitamente e opportunamente motivate). Il trasferimento può essere effettuato previo accordo delle istituzioni accademiche di partenza e di destinazione e comporta il trasferimento del posto.

PAS e TFA

Un abilitato con procedura PAS che abbia superato le selezioni TFA per la stessa classe di concorso o sia sovrannumerario del I ciclo TFA per quella classe di concorso, può frequentare il TFA ai fini della possibilità di migliorare il punteggio dell’abilitazione nei futuri aggiornamenti delle graduatorie di istituto.

N.B. Nelle graduatorie di istituto non sarà consentita la doppia valutazione della abilitazione per la medesima classe di concorso e pertanto sarà possibile ottenere esclusivamente la valutazione del percorso abilitante più favorevole per il docente.

La nota Miur del 29 dicembre 2014

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