TFA e PAS in GaE. Sentenze negative, con eccezioni. Breve cronistoria

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Ad effettuarla Max Bruschi, ispettore Miur. Il 20 ottobre è stata una giornata importante per conoscere il destino professionale dei docenti abilitati, in prevalenza TFA e PAS e diplomati magistrale con titolo conseguito entro l’a.s. 2001/02, per i quali la normativa non prevede l’inserimento in Graduatoria ad esaurimento.

Le sentenze emanate sono state negative per abilitati TFA e PAS

TFA e PAS non entrano in GAE, il testo della sentenza. Via libera ai diplomati magistrale con l’eccezione di una cautelare riconfermata e di una decisione rinviata.

Tempestiva la nota del Miur che chiede il depennamento dei docenti inseriti in seguito alle cautelari (man mano riguarderà chi riceverà l’esito della sentenza) e la risoluzione dei contratti di supplenza o a tempo indeterminato già stipulati.

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Nel frattempo i sindacati chiedono un intervento della politica (l’Anief sciopererà il 14 novembre)

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Il testo dell’ispettore Bruschi

“Ecco una breve cronistoria. Penso ci sia tutto. A partire dal 31 agosto 2016, il presidente della sezione IIIbis TAR Lazio emana una serie di decreti monocratici (esempio 04926/2016) che ammettono con riserva alle GAE i ricorrenti in possesso di abilitazione conseguita dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, adottando una particolare formula disciplinata dal Consiglio di Stato per i Diplomati Magistrali: l’ammission e con riserva dà diritto, sia pure con riserva di scioglimento in caso di esito negativo, non solo all’inserimento in GAE, ma anche alla stipula dei contratti a TD e a TI. La sezione, al contrario, respinge le sospensive (esempio, 05560/2016). A fronte della sentenza di merito della sezione n. 10112/2016 (il ricorso riguardava l’accesso alle gae finalizzato al piano straordinario: come peraltro quasi tutti i decreti monocratici), il presidente, a partire dal decreto 6024/2016, rigetta tutte le cautelari. Il 20 di ottobre, la sezione, con sentenze brevi, inizia ad entrare nel merito anche dell’ondata di ricorsi avverso il decreto di aggiornamento dei punteggi GAE e li respinge tutti.

Due eccezioni. In un caso, (06555/2016 che appare l’unico effettivamente trattato sulle “monocratiche”) “conferma gli effetti del decreto monocratico”; in un secondo caso, il 10585/2016, “registra una discrasia tra quanto affermato nel ricorso in ordine all’abilitazione con PAS di tutti ricorrenti e quanto risulta dai documenti allegati per cui alcuni dei medesimi avrebbero conseguito, ad esempio, il diploma magistrale in data antecedente l’a.s. 2001/2002;

Ritenuto pertanto che, anche al fine della decisione anche cautelare, sia necessario disporre istruttoria a cura della parte ricorrente in quanto sussistono differenti indirizzi giurisprudenziali della Sezione con riferimento alle diverse tipologie di abilitazioni e alla data del loro conseguimento”, dispone un supplemento di istruttoria e fissa l’udienza per il 5 dicembre 2017 (senza peraltro concedere, nelle more, la cautelare).”

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