TFA: Consiglio di Stato riammette alla prova orale un candidato già bocciato

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Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2166/2015 ha riammesso al TFA un ricorrente, difeso dagli Avvocati Michele Bonetti, Santi Delia e Umberto Cantelli, che era stato bocciato alla prova orale e che si era visto sfumare ogni possibilità di abilitazione pur avendo superato brillantemente sia la prova preselettiva che la prova orale.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2166/2015 ha riammesso al TFA un ricorrente, difeso dagli Avvocati Michele Bonetti, Santi Delia e Umberto Cantelli, che era stato bocciato alla prova orale e che si era visto sfumare ogni possibilità di abilitazione pur avendo superato brillantemente sia la prova preselettiva che la prova orale.

Un altro importante obiettivo raggiunto” commenta l’Avvocato Michele Bonetti “abbiamo portato alla luce le irregolarità del concorso per l’ammissione al TFA che, anche quest’anno è stato segnato da importanti vizi”.

Il Collegio, difatti, ha ritenuto i criteri di valutazione della prova non sufficienti a giustificare un esito negativo della stessa, asserendo che “tenuto conto della non comprensibilità, in difetto di dettagliati criteri di valutazione presupposti, del giudizio negativo sulla prova orale del candidato, espresso con voto numerico di poco inferiore alla soglia minima di ammissibilità, a fronte dell’alto punteggio complessivo riportato dall’odierno appellante in relazione ai restanti parametri valutativi […], l’appello cautelare unitamente all’istanza di primo grado merita accoglimento ai limitati fini della rinnovazione della prova orale del candidato”. Il candidato ha risostenuto la prova ed è stato ammesso,

Il difetto di dettagliati criteri ha fatto in modo che si ripresentasse lo stesso scenario già eccepito nei ricorsi per i TFA e i PAS degli anni passati, nonché nel concorso docenti del 2012 quando, nonostante il concorso nazionale, i criteri venivano determinati su base locale.

Ancora una volta, pertanto, i criteri di valutazione rappresentano l’oggetto di aspre contestazioni in quanto fonte di difformità nei giudizi. L’assenza di un criterio unitario ed oggettivo crea disparità di trattamento, accentuata di fronte ad una prova orale di per sé già caratterizzata da ampia discrezionalità della commissione, rendendo l’ammissione al TFA un’ardua aspirazione.

Questa ulteriore determinazione del Consiglio di Stato” riferisce l’Avvocato Michele Bonetti “deve essere un segnale importante per il Ministero che deve fissare dei criteri precisi ed oggettivi per non lasciare al caso ed alla discrezionalità di una manciata di commissari la vita professionale degli insegnanti”.

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