Test antidroga per i docenti? Si può, anche subito

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red – Il Dipartimento politiche Antidroga, in una nota diffusa ieri, ha precisato, in relazione alla propota del drug test per l’accertamento tossicologico degli insegnanti, che nel caso di sospetti/percepiti di uso di sostanze stupefacenti e quindi di sospetto di "condizioni di salute pericolose sia per se stessi che per terze persone, come nel caso dell’insegnante di Firenze che è stata trovata nei bagni della scuola in condizioni di salute precarie dopo aver assunto eroina, è chiaro che esiste la possibilità di far valutare le condizioni di salute del lavoratore, da parte del datore di lavoro ( in questo caso dirigente scolastico) già sulla legge esistente

red – Il Dipartimento politiche Antidroga, in una nota diffusa ieri, ha precisato, in relazione alla propota del drug test per l’accertamento tossicologico degli insegnanti, che nel caso di sospetti/percepiti di uso di sostanze stupefacenti e quindi di sospetto di "condizioni di salute pericolose sia per se stessi che per terze persone, come nel caso dell’insegnante di Firenze che è stata trovata nei bagni della scuola in condizioni di salute precarie dopo aver assunto eroina, è chiaro che esiste la possibilità di far valutare le condizioni di salute del lavoratore, da parte del datore di lavoro ( in questo caso dirigente scolastico) già sulla legge esistente

Non è necessaria, – continua la nota – come giustamente dichiarato dal sottosegretario Giovanardi, quindi una nuova normativa nel vero senso della parola ma si può applicare quella già in atto”

‘Nei prossimi mesi – conclude il DPA – sarà possibile inoltre utilizzare un ulteriore provvedimento (atto di intesa stato regioni attualmente in preparazione) dove tale categoria verrà inserita. Per quanto riguarda la normativa esistente nello specifico l’ art. 41 comma 1 del D. L. 81/08 definisce la possibilità di analizzare i lavoratori, compresi gli insegnanti, per l’assunzione di sostanze alcoliche, tramite il medico competente. Nel caso in cui vi sia l’impossibilità di eseguire accertamenti tossicologici delle sostanze stupefacenti (in base alla art. 5 Statuto dei lavoratori che ne potrebbe fare divieto) il datore di lavoro ha comunque la possibilità di attivarsi in quanto può rivolgersi alla struttura sanitaria pubblica (ASL) e richiedere gli accertamenti del caso anche per il problema dell’assunzione delle sostanze stupefacenti. Si aggiunge inoltre che l ‘art 18 comma 1 lettera c del D.L. 81/08 nella distribuzione dei compiti al lavoratore il datore di lavoro deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza e e quindi in questo caso sarebbe possibile eseguire gli accertamenti tossicologici”.

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