Terza fascia ATA, servizio valido con contributi versati. Di parere diverso alcuni Giudici

WhatsApp
Telegram
Ata, riconferma in servizio

Graduatorie terza fascia ATA: servizio prestato presso scuole paritarie ai fini del punteggio: per essere riconosciuto è necessario che siano stati versati i contributi. Secondo alcuni Giudici però non è così. 

Esistono pareri discordanti sull’attribuzione del punteggio utile per l’inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia ATA, o l’aggiornamento delle stesse, derivante dal servizio svolto presso istituti scolastici non statali paritari.

Il Dm 640 del 30 agosto 2017 prevede che qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.

Lo stesso decreto, nella tabella di valutazione dei titoli per le supplenze per ciascun profilo professionale (assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico), chiarisce che al servizio prestato in scuole dell’infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, in scuole primarie statali, in scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nelle istituzioni convittuali, viene attribuito fino a un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico, ovvero 0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Mentre al servizio svolto presso le scuole non statali, comprese le paritarie, il punteggio viene dimezzato: 3 punti per ogni anno scolastico, ovvero 0,25 punti per ogni mese di servizio svolto o frazione superiore ai 15 giorni.

Da notare che nello stesso Dm non si fa alcun riferimento ai contributi versati, ma si esplicita semplicemente che il servizio svolto viene valutato come sopra detto.

Il parere di alcuni Giudici

Nel 2005, ad esprimersi era stato Il TAR Catania (sentenza n. 516/2005). In quell’occasione il giudice aveva dato ragione alla docente, in quanto la mancata contribuzione era da imputare ad un comportamento illecito dell’istituto presso la quale aveva prestato servizio e da non una sua particolare condotta.

Con la sentenza  del 18 aprile 2013, anche questa riferita al caso di un docente, il Consiglio di Stato ha stabilito che una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio, l’assolvimento da parte dell’ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare. Anzi, secondo il Consiglio di Stato si aggiungerebbero ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo.

Le note di Milano e Torino

A chiarire sulla valutazione del servizio prestato in scuole paritarie per le graduatorie di terza fascia ATA sono state le note degli Uffici scolastici di Milano e Torino, le quali hanno ribadito che per la verifica dei titoli di servizio si può richiedere all’INPS, tramite PEC, la conferma della regolarità del versamento contributivo in relazione al servizio svolto presso scuole paritarie.

L’Ufficio scolastico di Torino, con la nota n. 2960 dell’11 aprile 2019, ha fornito ulteriori indicazioni circa la convalida del punteggio del personale ATA.

In particolare si precisa che in relazione alle casistiche seguenti:
• riscontro del mancato versamento dei contributi;
• mancata risposta del versamento dei contributi da parte della scuola
paritaria e/o dell’INPS;
• mancata risposta, per l’accertamento dei titoli culturali e/o di servizio, da
parte del competente Ambito Territoriale sulla sussistenza della parità,
poiché sono in corso accertamenti di natura giudiziaria;
• dubbi sulla legittimità del ravvedimento operoso per il versamento tardivo
dei contributi obbligatori (i contributi obbligatori dovevano comunque essere versati entro il 30 ottobre 2017, termine di presentazione delle domande secondo il Dm 640/2017); le istituzioni scolastiche sono invitate a verificare che l’aspirante abbia compilato nella domanda di inserimento delle graduatorie di istituto ATA la sezione I (I di Imola),
lettera m, nella quale doveva essere dichiarato l’assolvimento della prestazione contributiva.

Dalla dichiarazione resa dall’aspirante devono risultare in modo analitico i periodi di servizio prestati per ciascun anno scolastico, il tipo di servizio prestato, la scuola in cui il servizio è stato prestato e il relativo indirizzo, se il servizio è stato prestato in scuole statali o non statali e il profilo in cui il servizio è stato prestato.

Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l’aspirante deve dichiarare (sezione I, lettera m) che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

La stessa nota afferma che ricorrendo l’ipotesi di dichiarazioni mendaci occorre procedere con la segnalazione alla Procura della Repubblica.

Il riscontro dei contributi versati all’INPS è dunque ritenuto necessario dal Miur affinché il servizio prestato presso scuole paritarie sia ritenuto valido.

WhatsApp
Telegram

Concorsi PNRR: Corso di preparazione alla prova orale di Eurosofia. iscrizioni ancora aperte. Oggi incontro in diretta per la secondaria